ADOZIONE DEL MINORE D’ETÀ E CESSAZIONE DEL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE – QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ – Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 230/23 del 05.01.23

ADOZIONE DEL MINORE D’ETÀ E CESSAZIONE DEL RAPPORTO CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE – QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ

Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 230/23 del 05.01.23

La Prima Sezione Civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983, in relazione agli artt. 2, 3, 30 Cost, all’art. 117 Cost. con riferimento all’art. 8 CEDU, agli artt. 3 e 21 Convenzione ONU di New York, ratificata con l. n. 176 del 1991, ed all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nella parte in cui stabilisce che con l’adozione legittimante del minore, derivante dall’accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità, cessano definitivamente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine, estesa ai parenti entro il quarto grado, escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non reciderli, secondo modalità da stabilirsi in via giudiziale.

Ordinanza Corte di Cassazione

RELAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE – Corte di Cassazione Civile, Relazioni illustrative n. 110 e 113 del 01.12.22 e 15.12.22

RELAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Corte di Cassazione Civile, Relazioni illustrative n. 110 e 113 del 01.12.22 e 15.12.22

Relazioni illustrative della Corte di Cassazione sulla nuova riforma del processo civile (relazione n. 110) e dei procedimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori (relazione n. 113).

MINORE NATO ALL’ESTERO MEDIANTE MATERNITA’ SURROGATA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 38162/22 del 30.12.22

MINORE NATO ALL’ESTERO MEDIANTE MATERNITA’ SURROGATA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 38162/22 del 30.12.22

La pratica della gestazione per altri, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; ciò esclude l’automatica trascrivibilità del provvedimento giudiziario straniero, e “a fortiori” dell’originario atto di nascita, nel quale sia indicato quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, oltre al padre biologico, anche se l’atto di nascita è stato formato in conformità della “lex loci”; nondimeno, anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale; l’ineludibile esigenza di assicurargli i medesimi diritti degli altri bambini è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, in quanto, allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello “status” di figlio, al legame di fatto con il “partner” del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita.

Sentenza Corte di Cassazione

RICORSO IN CASSAZIONE: PROCURA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 36057/22 del 09.12.22

RICORSO IN CASSAZIONE: PROCURA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 36057/22 del 09.12.22

Il requisito della specialità della procura, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato dalla firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. La procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente per i casi dubbi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.

Sentenza Corte di Cassazione

ASCOLTO DEL MINORE: CASI DI ESCLUSIONE – Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 32876/22 del 08.11.22

ASCOLTO DEL MINORE: CASI DI ESCLUSIONE

Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Ordinanza n. 32876/22 del 08.11.22

L’ascolto del minore dodicenne, o anche di età inferiore se capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. Tale audizione può essere omessa solo nel caso in cui sia in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superflua, ovvero sussistano particolari ragioni che la sconsiglino (che vanno specificate in modo puntuale), come quelle del minore a non essere esposto al presumibile danno derivante dal coinvolgimento emotivo nella controversia che opponga i genitori, o quando la narrazione dei fatti che lo vedono coinvolto generano estremo dolore e tristezza.

Ordinanza Corte di Cassazione

APPALTO OPERA PUBBLICA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO: GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 32148/22 del 30.10.22

APPALTO OPERA PUBBLICA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO: GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite, Ordinanza n. 32148/22 del 30.10.22

In tema d’appalto di opera pubblica, la controversia relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento del subappaltatore, afferendo esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto che, intervenuta la stipulazione del contratto, la pubblica amministrazione non può più spendere alcun potere d’imperio, neppure in via di autotutela.

Ordinanza Corte di Cassazione

INCIDENTE STRADALE: TUTELE DEL TERZO TRASPORTATO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite n. 35318/22 del 30.11.22

INCIDENTE STRADALE: TUTELE DEL TERZO TRASPORTATO

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite n. 35318/22 del 30.11.22

L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. Tale tutela presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile. Nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l’azione diretta prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

Sentenza Corte di Cassazione

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VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO – Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31511/22 del 25.10.22

VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

Corte di Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 31511/22 del 25.10.22

Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola di esse può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia qualora l’omessa considerazione dell’altra relazione peritale si sia tradotta nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Ordinanza Corte di Cassazione

 

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI UN IMMOBILE – DANNO DA PERDITA SUBITA – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 33645/22 del 15.11.22

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI UN IMMOBILE – DANNO DA PERDITA SUBITA

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 33645/22 del 15.11.22

Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta; se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato; il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.

Sentenza Corte di Cassazione

ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE – RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO: CONSEGUENZE – Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 32914/22 del 08.11.22

ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DIVORZILE – RIVALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO: CONSEGUENZE

Corte di Cassazione Civile, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 32914/22 del 08.11.22

Per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, vanno operate le seguenti distinzioni: a) la «condictio indebiti», ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, opera in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) la «condictio indebiti» non opera, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di una modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

Sentenza Corte di Cassazione

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