STATO DI ABBANDONO DEL MINORE – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 12290/25 del 09.05.25
STATO DI ABBANDONO DEL MINORE
Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 12290/25 del 09.05.25
La situazione di abbandono è configurabile “…non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine”.