DONNE CONIUGATE: ILLEGITTIMA L’IDENTIFICAZIONE CON IL COGNOME DEL MARITO NELLE LISTE ELETTORALI – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3534/26 del 17.02.26

DONNE CONIUGATE: ILLEGITTIMA L’IDENTIFICAZIONE CON IL COGNOME DEL MARITO NELLE LISTE ELETTORALI

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3534/26 del 17.02.26

Nell’ambito di una controversia promossa da una donna che aveva domandato l’accertamento del suo diritto ad essere individuata, anche nell’ambito delle attività elettorali, con il proprio nome e cognome, senza l’aggiunta di quello del marito – ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali – così come sulla tessera elettorale – le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito.

Ordinanza Corte di Cassazione

INCOSTITUZIONALE LA MANCATA ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE AI CONVIVENTI (ART. 2941 N. 1 CC) – Corte Costituzionale, Sentenza n. 7/26 pubbl. 28.01.26

INCOSTITUZIONALE LA MANCATA ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE AI CONVIVENTI (ART. 2941 N. 1 CC)

Corte Costituzionale, Sentenza n. 7/26 pubbl. 28.01.26

Anche nei rapporti fra conviventi di fatto si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione concernente il diritto che un convivente vanta nei confronti dell’altro.

La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che la sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto, anche ove questa non sia stata registrata. Infatti, perché possa operare la sospensione della prescrizione è sufficiente che si possa provare con certezza a posteriori l’inizio e la fine della stabile convivenza. Da ultimo, la Corte ha precisato che l’intervento sull’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, nel riferirsi ai «conviventi di fatto» ricomprende – grazie alla definizione di cui all’articolo 1, comma 35, della legge n. 76 del 2016 – tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello stesso sesso.

Sentenza Corte Costituzionale

REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE: PROVA NELLA SEPARAZIONE -PRESUPPOSTI – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 2409/26 del 05.02.26

REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE: PROVA NELLA SEPARAZIONE -PRESUPPOSTI

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 2409/26 del 05.02.26

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Ordinanza Corte di Cassazione

MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO: COMPETENZA GIURISDIZIONALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 1527/26 del 23.01.26

MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO: COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 1527/26 del 23.01.26

A seguito della novella di cui all’art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 – il quale, introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs., n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venir meno la qualifica di agenti contabili -, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento di detta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendosi escludere una concorrente giurisdizione contabile.

Ordinanza Corte di Cassazione

DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE: PROGNOSI SULLA POSSIBILITA’ DI RECUPERO – Corte di Cassazione, Prima Sez. Civile, Ordinanza n. 32328/25 del 11.12.25

DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE: PROGNOSI SULLA POSSIBILITA’ DI RECUPERO

Corte di Cassazione, Prima Sez. Civile, Ordinanza n. 32328/25 del 11.12.25

Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti.

Ordinanza Corte di Cassazione

CREDITO GARANTITO DA PRIVILEGIO IN CONCORSO CON CREDITO GARANTITO DA IPOTECA – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 34681/25 del 29.12.25

CREDITO GARANTITO DA PRIVILEGIO IN CONCORSO CON CREDITO GARANTITO DA IPOTECA

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 34681/25 del 29.12.25

Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell’art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva.

Sentenza Corte di Cassazione

OBBLIGO DI ASCOLTO DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 32058/25 del 10.12.25

OBBLIGO DI ASCOLTO DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 32058/25 del 10.12.25

In base al disposto dell’art. 336 bis c.c., il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore, non può decidere senza ascoltare quest’ultimo ove il medesimo sia capace di discernimento, e cioè sia in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, a meno che l’ascolto non si riveli contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo. Se il minore ha compiuto dodici anni la capacità di discernimento si presume se è infradodicenne. Il giudice deve sentirlo solo se lo ritiene capace di discernimento (con una valutazione che è di merito); tuttavia di fronte ad espressa richiesta di procedere a tale incombente il giudice che decida di non ascoltare il minore infradodicenne deve esplicitarne le ragioni nella motivazione del provvedimento, e, laddove esse attengano alla ritenuta assenza di capacità di discernimento, la motivazione della decisione dovrà essere tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all’età che rende l’ascolto obbligatorio; in mancanza di motivazione (in ordine alla capacità di discernimento o alle altre ragioni ostative previste dall’ordinamento) la decisione è nulla. Non v’è un obbligo di ascolto del minore infradodicenne, né alcuna motivazione è necessaria quando nessuna delle parti chieda di procedere all’ascolto e il giudice non vi provveda.

Ordinanza Corte di Cassazione

DIVORZIO E ACCORDI PATRIMONIALI AUTONOMI TRA EX-CONIUGI – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 31486/25 del 03.12.25

DIVORZIO E ACCORDI PATRIMONIALI AUTONOMI TRA EX-CONIUGI

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 31486/25 del 03.12.25

Gli accordi patrimoniali tra gli ex coniugi che trovano nella separazione soltanto l’occasione per essere adottati, rimanendo del tutto autonomi, non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ex art. 710 c.p.c. o in sede di divorzio. La modifica può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi (che seguono le regole dell’art. 1372 c.c.). La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.

Ordinanza Corte di Cassazione

IDENTIFICAZIONE DEL FORNITORE CON IL PRODUTTORE AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ VERSO IL CONSUMATORE – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 32673/25 del 15.12.25

IDENTIFICAZIONE DEL FORNITORE CON IL PRODUTTORE AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ VERSO IL CONSUMATORE

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 32673/25 del 15.12.25

Il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una ‘persona che si presenta come produttore’ di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore» -, osservando come, in tal modo, sia stata «delineata in modo inequivoco e completo la figura del fornitore/produttore ai fini della responsabilità insorta nei confronti del consumatore, illustrando come il fornitore possa giungere a presentarsi al consumatore quale produttore, creando quindi una estensione di responsabilità, che, dal lato del consumatore, significa un aumento di tutela, nell’ottica di un – necessario, considerato il tipo di mercato che si imprime sul rapporto tra le parti – favor consumatoris.

Sentenza Corte di Cassazione

INCOSTITUZIONALE LA LIQUIDAZIONE PER RIDUZIONE DELLA METÀ DEL COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO CIVILE – Corte Costituzionale, Sentenza n. 179/25 del 02.12.25

INCOSTITUZIONALE LA LIQUIDAZIONE PER RIDUZIONE DELLA METÀ DEL COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL GIUDIZIO CIVILE

Corte Costituzionale, Sentenza n. 179/25 del 02.12.25

Illegittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. La finalità di contemperamento del carattere pubblicistico della funzione svolta dall’ausiliario con l’esigenza di non svilire l’impegno del professionista, sottesa alla disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002, assume una peculiare connotazione nei procedimenti in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, laddove la necessità di contenimento della spesa pubblica giustifica la decurtazione dei compensi dei consulenti tecnici (anche di parte). Il mancato rispetto della clausola di adeguamento degli onorari alla variazione del costo della vita, di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, fa venir meno il rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che ha inteso perseguire, nella misura in cui rende la stessa base di calcolo dei compensi (sulla quale, nel caso di specie, deve operarsi la menzionata decurtazione), di per sé, seriamente sproporzionata per difetto.

La disciplina che ne risulta si pone, quindi, in contrasto con il principio di uguaglianza (non mostrandosi giustificata una disparità di trattamento tra ausiliario del magistrato e consulente tecnico di parte) e con il diritto di difesa ex art. 24 Cost., dal momento che, non gravando sul consulente tecnico di parte – diversamente da quello d’ufficio – l’obbligo di prestare il suo ufficio, l’irragionevole decurtazione della tariffa potrebbe determinare l’allontanamento delle migliori professionalità dal processo.

Sentenza Corte Costituzionale