POLIZZA ASSICURATIVA DECENNALE POSTUMA DEL COSTRUTTORE – Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Sentenza n. 1909/25 del 27.01.25

POLIZZA ASSICURATIVA DECENNALE POSTUMA DEL COSTRUTTORE

Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Sentenza n. 1909/25 del 27.01.25

La polizza assicurativa decennale “postuma” di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 (che il costruttore di un immobile da costruire ha l’obbligo di stipulare a beneficio dell’acquirente o promissario acquirente a copertura dei danni di cui sia tenuto sia responsabile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.) ha natura di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, in forza della quale è attribuita al terzo assicurato (e, di massima, non anche al contraente) la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi aprioristicamente escludere, avuto riguardo alla specifica fattispecie, la valida ed efficace attribuzione – da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto delle concrete determinazioni contrattuali – di una legittimazione concorrente in capo al contraente, in deroga al disposto dell’art. 1891, secondo comma, cod. civ..

In particolare, avuto riguardo alla ratio della disciplina legislativa e all’interesse superindividuale sotteso alla stipulazione (che si ripercuote sulla causa del contratto), le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, possono prevedere una legittimazione concorrente del costruttore-contraente a far valere i diritti derivanti della polizza senza peraltro potere escludere la legittimazione, piena e primaria, dell’acquirente-assicurato.

Sentenza Corte di Cassazione

COMPETENZA PER TERRITORIO PER I PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO MINORI (ART. 473 BIS 11 CPC) – Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Sentenza n. 34422/24 del 25.12.24

COMPETENZA PER TERRITORIO PER I PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO MINORI (ART. 473 BIS 11 CPC)

Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Sentenza n. 34422/24 del 25.12.24

Nell’individuare il luogo di residenza del minore, non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale. La residenza abituale del minore al momento della domanda, quale criterio determinativo della competenza per territorio, è destinato ad affermarsi con prevalenza su quello di “prossimità”, offrendosi quest’ultimo ad una valutazione di strumentalità rispetto a spostamenti della residenza anagrafica o del domicilio del minore, a seguito del trasferimento del genitore con cui egli convive, che, effettuati in corso di causa, contraddicono quell’esigenza di certezza ed effettività della tutela giurisdizionale che all’affermazione della regola di competenza si accompagna.

Sentenza Corte di Cassazione

NOTIFICA A MEZZO PEC DI ATTI ESTRANEI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE – Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Ordinanza n. 1615/25 del 22.01.25

NOTIFICA A MEZZO PEC DI ATTI ESTRANEI ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Ordinanza n. 1615/25 del 22.01.25

L’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.

Ordinanza Corte di Cassazione

RISPETTO DEI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI – Corte Costituzionale sentenza n. 203/24 del 17.12.2024

RISPETTO DEI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Corte Costituzionale sentenza n. 203/24 del 17.12.2024

La Corte costituzionale – pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 6/9/2011, ma affermando un principio trasversale a tutte le giurisdizioni superiori ha rilevato che: “il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione della corte”.

Sentenza Corte Costituzionale

RC AUTO: GIUDICATO TRA DANNEGGIATO E DANNEGGIANTE – Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Ordinanza n. 33130/24 del 18.12.24

RC AUTO: GIUDICATO TRA DANNEGGIATO E DANNEGGIANTE

Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Ordinanza n. 33130/24 del 18.12.24

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato per “solidarietà atipica“, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all’obbligazione ex delicto per il responsabile ed all’obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicuratrice, sebbene con attribuzione ex lege al danneggiato dell’azione diretta verso l’assicuratore; ne consegue l’applicazione dell’art. 1306, comma 2, c.c., in forza del quale il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può essere fatto valere contro il terzo assicuratore, a meno che questi manifesti la volontà di avvalersene.

Ordinanza Corte di Cassazione

AFFIDO CONDIVISO ED ESCLUSIVO DEI FIGLI – Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Sentenza n. 26517/24 del 11.10.24

AFFIDO CONDIVISO ED ESCLUSIVO DEI FIGLI

Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Sentenza n. 26517/24 del 11.10.24

La scelta dell’affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli.

Sentenza Corte di Cassazione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO PER IL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 31310/24 del 06.12.24

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO PER IL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 31310/24 del 06.12.24

La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.

Sentenza Corte di Cassazione

DOMANDE CON CONDANNA DI UNO DEI CONVENUTI E RICORSO DEL SOCCOMBENTE NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO ASSOLTO – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 31136/24 del 04.12.24

DOMANDE CON CONDANNA DI UNO DEI CONVENUTI E RICORSO DEL SOCCOMBENTE NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO ASSOLTO

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 31136/24 del 04.12.24

Nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall’attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all’accoglimento dell’appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l’enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall’attore verso l’altro convenuto. Affinché il giudice d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest’ultimo, l’attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.

Sentenza Corte di Cassazione

SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO DELLA PROCURA MA PRIMA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 29812/24 del 19.11.24

SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO DELLA PROCURA MA PRIMA DELLA NOTIFICA DEL RICORSO

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 29812/24 del 19.11.24

In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato.

Sentenza Corte di Cassazione

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE: LIQUIDAZIONE SPESE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 29432/24 del 14.11.24

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE: LIQUIDAZIONE SPESE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 29432/24 del 14.11.24

Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza.

Sentenza Corte di Cassazione