DEPOSITO NUOVI DOCUMENTI: AMMISSIBILI ENTRO CERTI LIMITI – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 29221/23 del 20.10.23

DEPOSITO NUOVI DOCUMENTI: AMMISSIBILI ENTRO CERTI LIMITI

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 29221/23 del 20.10.23

La nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorrente volta a dimostrare la nullità della sentenza per essere stata pronunciata a seguito di gravame interposto da società già estinta, per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, al momento della proposizione dell’appello).

Sentenza Corte di Cassazione

INCIDENTI STRADALI ALL’ESTERO: LEGITTIMAZIONE PASSIVA – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 29221/23 del 20.10.23

INCIDENTI STRADALI ALL’ESTERO: LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 29221/23 del 20.10.23

In tema di risarcimento del danno subito da un soggetto, residente in Italia, in conseguenza di un sinistro avvenuto all’estero, la legittimazione passiva del “mandatario per la liquidazione dei sinistri” ex art. 152 del d.lgs. n. 209 del 2005 è eventuale, ossia condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell’assicuratore straniero, trattandosi di un rappresentante ex lege di quest’ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile evocare in giudizio cumulativamente l’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario, perché la finalità agevolatrice della normativa, seppure giustifica l’azione diretta nei confronti di quest’ultimo, non può comportare la possibilità di convenire in giudizio tanto il rappresentante quanto il rappresentato.

Sentenza Corte di Cassazione

AMMISSIBILE LA DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 11906/23 del 16.10.23

AMMISSIBILE LA DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 11906/23 del 16.10.23

In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sentenza Corte di Cassazione

ASSUNZIONE DEL COGNOME MATERNO PER ASSENZA DEL PADRE – Consiglio di Stato, Sentenza n. 8422/23 del 19.09.23

ASSUNZIONE DEL COGNOME MATERNO PER ASSENZA DEL PADRE

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8422/23 del 19.09.23

La valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante (da circostanziare esprimendo le “ragioni a fondamento della richiesta”), con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona.

Il cambio di cognome, in pratica, costituisce, per il richiedente, lo strumento per recidere un legame solo di forma, impostole per legge, che negli anni ha pesato sulla sua condizione personale, in quanto del tutto estraneo alla sua identità personale.

Sentenza Corte di Cassazione

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: DOMANDA RICONVENZIONALE – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 27183/23 del 22.09.23

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: DOMANDA RICONVENZIONALE

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 27183/23 del 22.09.23

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all’opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c.

Ordinanza Corte di Cassazione

CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL’ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE – Corte Costituzionale, Sentenza n. 183/23 del 28.09.23

CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL’ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE

Corte Costituzionale, Sentenza n. 183/23 del 28.09.23

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della l. n. 184 del 1983 (nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti con i componenti della famiglia d’origine entro il quarto grado di parentela).

Anche a livello legislativo, si è tuttavia da tempo affermata l’idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una “radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso”, precisando che la tutela dell’identità del minore si associa al riconoscimento dell’importanza che riveste la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita.

Con riferimento alla realizzazione del miglior interesse del minore, la Corte ha affermato che: “Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”.

Sentenza Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: INTERRUZIONE PRESCRIZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Ordinanza n. 26225/23 del 08.09.23

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: INTERRUZIONE PRESCRIZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Ordinanza n. 26225/23 del 08.09.23

L’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato.

Ordinanza Corte di Cassazione

LIQUIDAZIONE DANNO DA RITARDATO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE DI VALORE – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 23927/23 del 07.08.23

LIQUIDAZIONE DANNO DA RITARDATO ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE DI VALORE

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Ordinanza n. 23927/23 del 07.08.23

La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, sull’intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente.

Ordinanza Corte di Cassazione

VENDITA IMMOBILIARE PRIVA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ – Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Sentenza n. 23602/23 del 02.08.23

VENDITA IMMOBILIARE PRIVA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ

Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Sentenza n. 23602/23 del 02.08.23

In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l’ipotesi di vendita di “aliud pro alio” qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l’ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l’ipotesi dell’inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.

Sentenza Corte di Cassazione

I DIRITTI DI ABITAZIONE E USO DEL CONIUGE SUPERSTITE SPETTANO ANCHE AL CONIUGE SEPARATO SENZA ADDEBITO – Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Sentenza n. 22556/23 del 26.07.23

I DIRITTI DI ABITAZIONE E USO DEL CONIUGE SUPERSTITE SPETTANO ANCHE AL CONIUGE SEPARATO SENZA ADDEBITO

Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Sentenza n. 22556/23 del 26.07.23

I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare». Con tale principio si è inteso superare il precedente orientamento (Sez. 2, n. 15277 del 2019, Rv. 654226-01; Sez. 2, n. 13407 del 2014, Rv. 631146-01) secondo cui il riconoscimento degli indicati diritti è subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Sentenza Corte di Cassazione