SPESE STRAORDINARIE NELL’INTERESSE DEI FIGLI – Corte di Cassazione, Prima sez. civ., Ordinanza n. 35969/23 del 05.12.23

SPESE STRAORDINARIE NELL’INTERESSE DEI FIGLI

Corte di Cassazione, Prima sez. civ., Ordinanza n. 35969/23 del 05.12.23

Il genitore convivente non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, mentre il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza oppure imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole.

Ordinanza Corte di Cassazione

UNIONE CIVILE E RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI CONVIVENZA PER LA VALUTAZIONE DELL’ASSEGNO – Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 35969/23 del 27.12.23

UNIONE CIVILE E RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI CONVIVENZA PER LA VALUTAZIONE DELL’ASSEGNO

Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 35969/23 del 27.12.23

In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall’art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 citata.

Sentenza Corte di Cassazione

NEL CALCOLO DELL’ASSEGNO DIVORZILE ANCHE IL PERIODO DI CONVIVENZA PREMATRIMONIALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza n. 35385/23 del 18.12.23

NEL CALCOLO DELL’ASSEGNO DIVORZILE ANCHE IL PERIODO DI CONVIVENZA PREMATRIMONIALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite, Ordinanza n. 35385/23 del 18.12.23

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.

Ordinanza Corte di Cassazione

AFFIDO CONDIVISO ASSEGNO DI MANTENIMENTO E PREVALENTE COLLOCAZIONE DEI FIGLI – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 31720/23 del 14.11.23

AFFIDO CONDIVISO ASSEGNO DI MANTENIMENTO E PREVALENTE COLLOCAZIONE DEI FIGLI

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 31720/23 del 14.11.23

Ove i figli stanno e pernottano presso la madre la maggior parte del tempo (nel caso di specie 18 gg circa al mese e periodi più lunghi in estate)”; questa “prevalente collocazione comporta per lei il sostenere oneri e costi aggiuntivi quanto meno per accompagnare i due figli (a scuola, alle varie attività extrascolastiche)”, trovando così giustificazione la determinazione di un contributo di mantenimento a carico del padre.

Ordinanza Corte di Cassazione

ASCOLTO DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 32290/23 del 21.11.23

ASCOLTO DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 32290/23 del 21.11.23

In tema di ascolto del minore, il legislatore ha individuato la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l’ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l’ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto. Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo.

Ordinanza Corte di Cassazione

TARDIVA COSTITUZIONE DELL’ATTORE – Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Ordinanza n. 30270/23 del 31.10.23

TARDIVA COSTITUZIONE DELL’ATTORE

Corte di Cassazione, Sez. Seconda, Ordinanza n. 30270/23 del 31.10.23

In caso di tardiva costituzione dell’attore, in ipotesi di causa con più convenuti, la costituzione tempestiva di almeno uno di essi esclude, ex art. 171 comma 2 c.p.c., che possa disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.

Ordinanza Corte di Cassazione

NOMINA CURATORE SPECIALE DEL MINORE E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO AI SERVIZI – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 32290/23 del 23.11.23

NOMINA CURATORE SPECIALE DEL MINORE E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO AI SERVIZI

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 32290/23 del 23.11.23

Occorre distinguere l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, l’adozione del provvedimento – sufficientemente dettagliato sui compiti demandati ai servizi, esclusi poteri decisori, e sui tempi della loro attuazione, che devono essere i più rapidi possibili – non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi; nel secondo caso, invece, l’affidamento ai servizi deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità; l’adozione di tale provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; quanto ai contenuti del provvedimento, essi vanno ispirati, pertanto, ad un principio di proporzionalità, richiedendosi, che i compiti dei servizi siano descritti specificamente, con riguardo ai doveri e ai poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario (se persona diversa da i genitori), mentre i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo.

Ordinanza Corte di Cassazione

DECADENZA DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E COMPETENZA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 29814/23 del 27.10.23

DECADENZA DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E COMPETENZA SUL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO FAMILIARE

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 29814/23 del 27.10.23

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l’extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l’interesse prevalente di quest’ultimo a crescere sano nel contesto familiare d’origine. Quando l’adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si rende necessaria nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., la competenza appartiene al Tribunale ordinario.

Sentenza Corte di Cassazione

IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO DEL PADRE PUTATIVO NON ESCLUDE QUELLO DEL PADRE REALE – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 28442/23 del 12.10.23

IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO DEL PADRE PUTATIVO NON ESCLUDE QUELLO DEL PADRE REALE

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 28442/23 del 12.10.23

Il contributo dato dal padre putativo poi disconosciuto non costituisce un’esenzione per chi è stato dichiarato padre, dal dovere di mantenimento, fin dalla nascita del figlio, che discende dalla procreazione, ma viene in rilievo come una situazione di fatto che ha determinato una riduzione delle esigenze di mantenimento di cui il figlio aveva necessità ed alle quali gli effettivi genitori dovevano provvedere.

Sentenza Corte di Cassazione

DEPOSITO NUOVI DOCUMENTI: AMMISSIBILI ENTRO CERTI LIMITI – Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 29221/23 del 20.10.23

DEPOSITO NUOVI DOCUMENTI: AMMISSIBILI ENTRO CERTI LIMITI

Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 29221/23 del 20.10.23

La nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile la produzione del ricorrente volta a dimostrare la nullità della sentenza per essere stata pronunciata a seguito di gravame interposto da società già estinta, per incorporazione e cancellazione dal registro delle imprese, al momento della proposizione dell’appello).

Sentenza Corte di Cassazione