IL CONIUGE SUPERSTITE HA DIRITTO DI ABITARE LA CASA FAMILIARE SENZA LIMITAZIONI – Cass. civ. Sez. VI Ordinanza n. 12042/20 del 24.06.20

IL CONIUGE SUPERSTITE HA DIRITTO DI ABITARE LA CASA FAMILIARE SENZA LIMITAZIONI

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza n. 12042/20 del 24.06.20

L’oggetto del diritto di abitazione del coniuge è definito invariabilmente dalla misura in cui la casa di proprietà del defunto era destinata a residenza familiare. Il successore nella nuda proprietà non può costringere il coniuge a concentrare l’esercizio del suo diritto solo sulla parte della cosa sufficiente a soddisfarne lo stretto bisogno dell’alloggio.

Ordinanza Corte di Cassazione

VALIDITA’ DELLA NOTIFICA VIA PEC EFFETTUATA ENTRO LA MEZZANOTTE – Cass. civ. Sez. I 12052/20 del 22.06.20

VALIDITA’ DELLA NOTIFICA VIA PEC EFFETTUATA ENTRO LA MEZZANOTTE

Cass. civ. Sez. VI Ordinanza n. 12052/20 del 22.06.20

Il divieto di notifica effettuata via pec oltre le ore 21.00 ma entro le ore 24.00, risulta introdotta per salvaguardare le ore di riposo del destinatario in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui sarebbe costretto a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade appunto allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.

Notifica via PEC Cassazione

Cause di valore indeterminabile e criteri di liquidazione compensi avvocato – Cassazione Sesta sez. civile Ordinanza n. 12043 del 22/06/2020

Cause di valore indeterminabile e criteri di liquidazione compensi avvocato

Cassazione Sesta sez. civile Ordinanza n. 12043 del 22/06/2020

In tema di liquidazione dell’onorario spettante all’avvocato, per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento di precisazione delle conclusioni.

Ordinanza Corte di Cassazione

REGOLAMENTO DI COMPETENZA SOLLEVATO DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO AI SENSI DELL’ART. 45 CPC – Cass. civ. Sez. Unite 11866/20 del 18.06.20

REGOLAMENTO DI COMPETENZA SOLLEVATO DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO AI SENSI DELL’ART. 45 CPC

Cass. civ. Sez. Unite 11866/20 del 18.06.20

La disciplina prevista dall’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 45 c.p.c.. Dovendo seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ovvero – in caso di mancato espletamento di attività istruttoria – prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase decisoria.

Sentenza Corte di Cassazione

Visite dei nonni ai nipoti e interesse del minore – Cassazione Prima sez. civile Ordinanze n. 9144 e 9155 del 19/05/2020

Visite dei nonni ai nipoti e interesse del minore

Cassazione Prima sez. civile Ordinanze n. 9144 e 9155 del 19/05/2020

Il giudice ha il potere di adottare, anche d’ufficio, in ragione dell’interesse prioritario del minore a vivere in un clima di serenità, tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico. Pertanto, in presenza di situazioni che possono turbare tale sviluppo, può anche modificare il regime di incontri tra nonni e nipoti, con un parziale sacrificio del rapporto con l’ascendente.

Ordinanza Corte di Cassazione

Ordinanza Corte di Cassazione – FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – POTESTA’ DEI GENITORI – POTESTA’ DEI GENITORI (IN GENERE)

SPEDIZIONE DELL’ASSEGNO NON TRASFERIBILE AL BENEFICIARIO E PAGAMENTO AD ESTRANEO. CONCORSO DI COLPA DEL MITTENTE PER IL MEZZO DI SPEDIZIONE – Sentenza Cassazione Sez. Unite n. 9769/20 del 26.05.2020

SPEDIZIONE DELL’ASSEGNO NON TRASFERIBILE AL BENEFICIARIO E PAGAMENTO AD ESTRANEO. CONCORSO DI COLPA DEL MITTENTE PER IL MEZZO DI SPEDIZIONE

Sentenza Cassazione Sez. Unite n. 9769/20 del 26.05.2020

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, configurandosi come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.

Sentenza Corte di Cassazione

Il Diritto – Dovere di visita del genitore non collocatario al figlio non può essere oggetto di coercizione

Il Diritto – dovere di visita del genitore non collocatario al figlio non può essere oggetto di coercizione

Cassazione Prima sez. civile Ordinanza n. 6471 del 06/03/2020

Il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c.. E’ destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore.

Ordinanza Corte di Cassazione

L’OBBLIGO DI PRESENZA DEL GIUDICE IN UFFICIO NELLE UDIENZE CIVILI DA REMOTO: PARERE CONTRARIO DEL CSM

L’OBBLIGO DI PRESENZA DEL GIUDICE IN UFFICIO NELLE UDIENZE CIVILI DA REMOTO: PARERE CONTRARIO DEL CSM

Parere del CSM del 14.05.2020 sul Decreto Legge n. 28/20 in merito alla presenza in ufficio del giudice nello svolgimento delle udienze civili da remoto

Il CSM auspica la revisione dell’obbligo di presenza fisica del giudice in ufficio per la celebrazione delle udienze da remoto, atteso che: nessuna delle parti è presente fisicamente, il luogo da cui si collega il giudice è indifferente rispetto alla qualità del contraddittorio e alle tecniche di gestione dell’udienza e l’eventuale necessità di assistenza tecnica è fornita da remoto. Inoltre, anche a voler ritenere necessaria la presenza del giudice in funzione dell’avviso alle parti sulle modalità del collegamento, la PEC viene inviata agli interessati con congruo anticipo. In conclusione, il parere auspica una revisione dell’obbligo di presenza del giudice in ufficio.

Parere del CSM del 14.05.2020 sul Decreto Legge n. 28/20

OMESSA COMUNICAZIONE AL PADRE NATURALE DEL CONCEPIMENTO DI UN FIGLIO – RESPONSABILITÀ CIVILE – Corte di Cassazione – Sezione III – Civile – Sentenza n. 8459 del 05/05/2020

OMESSA COMUNICAZIONE AL PADRE NATURALE DEL CONCEPIMENTO DI UN FIGLIO – RESPONSABILITÀ CIVILE

Corte di Cassazione – Sezione III – Civile – Sentenza n. 8459 del 05/05/2020

L’omessa informazione dell’avvenuto concepimento all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, può tradursi in una condotta “non iure”, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro (non rinvenibile nelle norme che legittimano al riconoscimento il padre naturale od in quelle del D.P.R. n. 396/00 che prescrivono l’obbligo di denuncia della nascita), che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto.

Sentenza Corte di Cassazione

EMERGENZA COVID E SPOSTAMENTI DEL GENITORE PER RAGGIUNGERE IL FIGLIO

EMERGENZA COVID E SPOSTAMENTI DEL GENITORE PER RAGGIUNGERE IL FIGLIO

Tribunale per i Minorenni di Roma – decreto del 09.04.2020

Il Tribunale respinge l’istanza di sospensione degli incontri padre – figlio in considerazione dell’emergenza sanitaria di seguito la sintesi.

Le linee guide adottate dal Governo, nel ribadire il divieto di uscire di casa, evidenziano come gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore e per condurli presso di sé siano consentiti nel rispetto delle modalità previste dal giudice; rilevato che anche il modulo per l’autodichiarazione, come da ultimo aggiornato, espressamente annovera «gli obblighi di affidamento di minori» nell’ambito della elencazione esemplificativa delle circostanze da dichiarare legittimanti lo spostamento. Ciò rinviene fondamento nel riconosciuto essenziale apporto all’equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori.

Decreto Tribunale di Roma