La nuova convivenza fa venire meno il diritto all’assegno divorzile, sebbene si configuri come semplice rapporto di amicizia. Cass. Ordinanza 8 marzo 2017 n° 6009

La Suprema Corte ha ritenuto non essenziale, ai fini del mantenimento del diritto all’assegno divorzile, la qualificazione della nuova convivenza dell’ex moglie con un altro uomo come mero rapporto di amicizia. Sebbene il rapporto fra la donna e il nuovo compagno  fosse configurato all’inizio come “affettuosa amicizia”, non si può escludere che successivamente la stessa si sia trasformata in una relazione sentimentale.
Non si può, infatti, spostare  sull’ex marito l’onere della prova dell’intimità dei rapporti fra l’ex moglie e il nuovo compagno.

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Il padrone perde il controllo del cane che sbuca improvvisamente dalla strada e causa un incidente: non sussiste responsabilità per il conducente. Cassazione Civile / Sentenza 17 febbraio 2017 n. 4202

La Corte di Cassazione, con sentenza 17 febbraio 2017, n. 4202, ha statuito, nel caso di specie, la piena responsabilità del proprietario del cane, per l’omessa  custodia dell’animale, ai sensi dell’art. 2052 c.c.

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Si pone l’esigenza di indagini tributarie se sono profondamente migliorate le condizioni economiche di uno dei coniugi. Cass. ord. 20 febbraio 2017 n° 4292

Nel caso di specie i giudici hanno disposto l’accertamento tributario nei confronti di un uomo che, dalla data del divorzio, ha migliorato la propria posizione economica, in forza di un’eredità cospicua ricevuta dalla morte del padre e dall’acquisto di beni di lusso e superflui, come due vetture di lusso e una motocicletta.
L’incremento della capacità patrimonale dell’uomo, dimostrata dalla ex moglie, ha comportato che venisse disposto con ordinanza da parte della Suprema Corte l’obbligo di procedere a indagini tributarie a carico dell’ex marito ai fini della quantificazione di un nuovo assegno di divorzio.

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Il minore ha diritto di conoscere le proprie origini biologiche, anche se ciò determina un mutamento delle abitudini di vita. Cass. sent n° 4020 del 20 febbraio 2017

Il giudice di primo grado ha correttamente pronunciato il disconoscimento della paternità di minore alla luce della relazione extraconiugale sussistente nel periodo del concepimento, non smentita dalle parti interessate, e delle conclusioni della ctu incaricata, che confermavano la non corrispondenza biologica fra il bambino e il marito della madre. La decisione viene confermata dalla Corte di Appello e viene impugnata in Cassazione. La Suprema Corte ha sancito che non è stata determinata alcuna violazione dell’interesse del minore.

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Il Senato è in procinto di approvare la riforma che porterà alla soppressione dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni (DDL. 2284), nel testo già approvato dalla Camera nel marzo 2016

In allegato il manifesto contro l’abolizione dei Tribunali e delle Procure per i Minorenni, predisposto dalla Rivista dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia “Minorigiustizia”.

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