Caso Barnea e Caldararu c. Italia, ricorso n. 37931/2015, deciso dalla I° Sezione della CEDU in data 22 giugno 2017 – diritto al rispetto della vita privata e familiare

Con la decisione resa in data 22 giugno 2017 sul caso “Barnea e Caldararu c. Italia”, la CEDU ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti Umani (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Il ricorso alla CEDU è stato promosso dalla coppia di genitori della minore nonché dai suoi due fratelli e dalla sorella.

Nella fattispecie in esame, la figlia minore della coppia di ricorrenti, era stata allontanata dal nucleo familiare all’età di 28 mesi, con decisione del 2009 da parte del Tribunale per i Minorenni. A seguito di ricorso da parte dei genitori, la Corte d’Appello, nel mese di ottobre 2012 aveva però riformato la decisione del Tribunale per i Minorenni, ordinando il reinserimento della bambina nel nucleo familiare d’origine, stabilendo, inoltre che fosse attuato a tal fine un programma per il riavvicinamento tra i genitori e la figlia allontanata.

Tuttavia, soltanto nel 2016 il Tribunale per i Minorenni aveva disposto il rientro della minore in famiglia, decisione confermata dalla Corte d’Appello nel novembre dello stesso anno, nonostante la bambina avesse avuto gravi difficoltà psicologiche con il reinserimento, a causa della lunga permanenza al di fuori del nucleo familiare di origine.

La Corte EDU ha accolto il ricorso, chiarendo che le conseguenze negative descritte sono da imputare alla condotta delle Autorità italiane, che hanno lasciato trascorrere anni prima di reinserire la minore nel nucleo familiare di origine, senza prevedere un adeguato programma volto alla conservazione dei legami, ormai compromessi.

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Abstract Avv. Simona Pettinato relatrice al Convegno del 08 giugno 2017 – COMPETENZE, PROCEDURE, OGGETTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI CHE RIGUARDANO I MINORI AVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Località: sala convegni auditorium basilica di san fermo

Luogo: Stradone S. Fermo, Verona

Titolo: “Competenze, procedure, oggetto dei procedimenti civili e penali che riguardano i minori”

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Convegno 29 maggio 2017 “I diritti del minore tra garanzie e protezione: strumenti ispettivi e tutele per ragazze e ragazzi collocati in comunità”

29 maggio 2017 ore 15.00
Palazzo Della Gran Guardia
Piazza Bra,1 – Verona

“I diritti del minore tra garanzie e protezione: strumenti ispettivi e tutele per ragazze e ragazzi collocati in comunità”

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Contributo al mantenimento nella separazione – Permanenza vincolo coniugale – Criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio. Cass. Civ., sez. I., 12196 del 16 maggio 2017

La Cassazione Civile, prima sezione civile, con la sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017,  ha precisato che durante la separazione permane il vincolo coniugale, e con esso il dovere di assistenza, con la conseguenza che il coniuge economicamente più debole ha diritto a vedersi garantito il precedente tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. Tale sentenza interviene a pochi giorni dalla sentenza della Cassazione civile n. 11504/17 che ha fondato il diritto al contributo al mantenimento nel divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole o all’incapacità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento, essendo venuto meno il rapporto coniugale ed i relativi vincoli. Si specificano pertanto, in modo netto, i  diversi presupposti del contributo al mantenimento nella seperazione, rispetto a quelli dell’assegno divorzile.

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Divorzio – Criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio – Assegno divorzile (art. 5 legge 898/70)

Cass. Civ., sez. I., 11504 del 10 maggio 2017

La Cassazione Civile, prima sezione civile, con la sentenza n. 11504, depositata il 10 maggio 2017, ha mutato, dopo 27 anni, il proprio orientamento in materia di assegno divorzile a favore del coniuge economicamente più debole (art. 5 legge 898/70). La Suprema Corte subordina il diritto al mantenimento nel divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole o all’incapacità di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento. Ritiene, pertanto, non più attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

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Alimenti in favore del convivente – Diritto agli alimenti – Nascita – Applicabilità alle convivenze terminate prima del 5 giugno 2016 – Esclusione (art. 1 comma 65 l. 76 del 2016)

Trib. Milano, sez. IX civ., 23 gennaio 2017

La legge 76 del 2016 ha introdotto nell’ordinamento il diritto agli alimenti in favore del convivente con decorrenza dal 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore delle nuove norme); pertanto, una pretesa alimentare del convivente more uxorio è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate a partire dal 5 giugno 2016: il diritto alimentare, infatti, nella convivenza di mero fatto, sorge nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno e coincide, dunque, con la cessazione del legame.

Notizie riportate e tratte da:
La giurisprudenza della «Nona»
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE IX CIVILE DEL TRIBUNALE DI MILANO
Famiglia e Minori – ANNO 2016
a cura di
dott. Giuseppe Buffone – Formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura, Distretto di Milano
Altalex Editore

Famiglia disgregata – Affidamento condiviso – Difficoltà insuperabili dei genitori nell’adottare scelte nell’interesse dei figli – Inserimento di un coordinatore genitoriale – Sussiste (art. 337-ter c.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7-29 luglio 2016

L’inserimento della figura di un coordinatore genitoriale risponde all’esigenza di individuare un terzo nella famiglia disgregata che possa svolgere un ruolo vicario e di supporto dei genitori sia nella gestione della genitorialità condivisa sia nella individuazioni di soluzioni che, in attuazione del quadro genitoriale configurato dagli accordi o dal tribunale, possa coadiuvare aggiustamenti nelle tempistiche di frequentazione della minore con il genitore non collocatario, oltre che nella attuazione delle scelte, sia di carattere medico sia di carattere scolastico ed educativo- che i genitori dovranno in futuro assumere. Il coordinatore genitoriale, figura nuova nel panorama giuridico italiano ma ben nota in altri ordinamenti (popolare negli USA e species del più ampio genus di ADR – Alternative Dispute Resolution) – è soggetto qualificato, cui viene dunque demandato il compito di prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziali in punto di responsabilità genitoriale. È una figura che viene individuata con lo specifico compito di facilitare la risoluzione delle dispute tra genitori altamente conflittuali e con lo scopo di ridurre l’eccessivo ricorso ad azioni giudiziarie. Il coordinatore genitoriale non ha poteri processuali poiché suo scopo è quello di risolvere il conflitto al di fuori del processo: in altri termini a ridurre al massimo il conflitto stesso.

Notizie riportate e tratte da:
La giurisprudenza della «Nona»
RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE IX CIVILE DEL TRIBUNALE DI MILANO
Famiglia e Minori – ANNO 2016
a cura di
dott. Giuseppe Buffone – Formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura, Distretto di Milano
Altalex Editore

La nuova convivenza fa venire meno il diritto all’assegno divorzile, sebbene si configuri come semplice rapporto di amicizia. Cass. Ordinanza 8 marzo 2017 n° 6009

La Suprema Corte ha ritenuto non essenziale, ai fini del mantenimento del diritto all’assegno divorzile, la qualificazione della nuova convivenza dell’ex moglie con un altro uomo come mero rapporto di amicizia. Sebbene il rapporto fra la donna e il nuovo compagno  fosse configurato all’inizio come “affettuosa amicizia”, non si può escludere che successivamente la stessa si sia trasformata in una relazione sentimentale.
Non si può, infatti, spostare  sull’ex marito l’onere della prova dell’intimità dei rapporti fra l’ex moglie e il nuovo compagno.

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Il padrone perde il controllo del cane che sbuca improvvisamente dalla strada e causa un incidente: non sussiste responsabilità per il conducente. Cassazione Civile / Sentenza 17 febbraio 2017 n. 4202

La Corte di Cassazione, con sentenza 17 febbraio 2017, n. 4202, ha statuito, nel caso di specie, la piena responsabilità del proprietario del cane, per l’omessa  custodia dell’animale, ai sensi dell’art. 2052 c.c.

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Si pone l’esigenza di indagini tributarie se sono profondamente migliorate le condizioni economiche di uno dei coniugi. Cass. ord. 20 febbraio 2017 n° 4292

Nel caso di specie i giudici hanno disposto l’accertamento tributario nei confronti di un uomo che, dalla data del divorzio, ha migliorato la propria posizione economica, in forza di un’eredità cospicua ricevuta dalla morte del padre e dall’acquisto di beni di lusso e superflui, come due vetture di lusso e una motocicletta.
L’incremento della capacità patrimonale dell’uomo, dimostrata dalla ex moglie, ha comportato che venisse disposto con ordinanza da parte della Suprema Corte l’obbligo di procedere a indagini tributarie a carico dell’ex marito ai fini della quantificazione di un nuovo assegno di divorzio.

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