PRESCRIZIONE DEL DIRITTO E NOTIFICAZIONE NULLA – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 6474/26 del 18.03.26

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO E NOTIFICAZIONE NULLA

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 6474/26 del 18.03.26

La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.

Sentenza Corte di Cassazione

LE “ALLUCINAZIONI” DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: COLPA GRAVE – Tribunale di Siracusa, Seconda Sez. Civile, Sentenza n. 338 del 20.02.2

LE “ALLUCINAZIONI” DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: COLPA GRAVE

Tribunale di Siracusa, Seconda Sez. Civile, Sentenza n. 338 del 20.02.26

Costituisce ormai fatto notorio, acquisito alla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto, che i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica. Tali sistemi, in altri termini, non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso – ordinariamente – ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile. È per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese. L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali – lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti. In ognuno dei casi considerati, comunque, la condotta è gravemente censurabile e giustifica l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96, co. 3, c.p.c.

Sentenza Tribunale di Siracusa

NOTIFICA DI ATTO A MEZZO PEC: ILLEGIBILITA’ DEGLI ALLEGATI – NULLITA’ O INESISTENZA DELLA NOTIFICA – Corte di Cassazione, Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 4451/26 del 27.02.26

NOTIFICA DI ATTO A MEZZO PEC: ILLEGIBILITA’ DEGLI ALLEGATI – NULLITA’ O INESISTENZA DELLA NOTIFICA

Corte di Cassazione, Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 4451/26 del 27.02.26

Nel caso di notificazione a mezzo pec, la notificazione non è automaticamente inesistente solo perché un virus vi ha interferito, dovendosi valutare se l’atto è stato trasmesso, se il destinatario ha avuto conoscenza dell’atto e comunque di cosa il destinatario ha avuto conoscenza. Su tali premesse e valorizzando il requisito di concreta conoscibilità dell’atto notificato, la Suprema Corte ha recentemente affermato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 30082 del 30/10/2023) che, in tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione.

Ordinanza Corte di Cassazione

SEPARAZIONE: ASSEGNO DI MANTENIMENTO E TENORE DI VITA DELLA FAMIGLIA – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 676/26 del 12.01.26

SEPARAZIONE: ASSEGNO DI MANTENIMENTO E TENORE DI VITA DELLA FAMIGLIA

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 676/26 del 12.01.26

In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.

Ordinanza Corte di Cassazione

DONNE CONIUGATE: ILLEGITTIMA L’IDENTIFICAZIONE CON IL COGNOME DEL MARITO NELLE LISTE ELETTORALI – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3534/26 del 17.02.26

DONNE CONIUGATE: ILLEGITTIMA L’IDENTIFICAZIONE CON IL COGNOME DEL MARITO NELLE LISTE ELETTORALI

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3534/26 del 17.02.26

Nell’ambito di una controversia promossa da una donna che aveva domandato l’accertamento del suo diritto ad essere individuata, anche nell’ambito delle attività elettorali, con il proprio nome e cognome, senza l’aggiunta di quello del marito – ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali – così come sulla tessera elettorale – le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito.

Ordinanza Corte di Cassazione

INCOSTITUZIONALE LA MANCATA ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE AI CONVIVENTI (ART. 2941 N. 1 CC) – Corte Costituzionale, Sentenza n. 7/26 pubbl. 28.01.26

INCOSTITUZIONALE LA MANCATA ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE AI CONVIVENTI (ART. 2941 N. 1 CC)

Corte Costituzionale, Sentenza n. 7/26 pubbl. 28.01.26

Anche nei rapporti fra conviventi di fatto si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione concernente il diritto che un convivente vanta nei confronti dell’altro.

La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che la sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto, anche ove questa non sia stata registrata. Infatti, perché possa operare la sospensione della prescrizione è sufficiente che si possa provare con certezza a posteriori l’inizio e la fine della stabile convivenza. Da ultimo, la Corte ha precisato che l’intervento sull’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, nel riferirsi ai «conviventi di fatto» ricomprende – grazie alla definizione di cui all’articolo 1, comma 35, della legge n. 76 del 2016 – tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello stesso sesso.

Sentenza Corte Costituzionale

REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE: PROVA NELLA SEPARAZIONE -PRESUPPOSTI – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 2409/26 del 05.02.26

REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE: PROVA NELLA SEPARAZIONE -PRESUPPOSTI

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 2409/26 del 05.02.26

La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Ordinanza Corte di Cassazione

MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO: COMPETENZA GIURISDIZIONALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 1527/26 del 23.01.26

MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO: COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 1527/26 del 23.01.26

A seguito della novella di cui all’art. 180 del d.l. n. 34 del 2020 – il quale, introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs., n. 23 del 2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venir meno la qualifica di agenti contabili -, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento di detta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendosi escludere una concorrente giurisdizione contabile.

Ordinanza Corte di Cassazione

DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE: PROGNOSI SULLA POSSIBILITA’ DI RECUPERO – Corte di Cassazione, Prima Sez. Civile, Ordinanza n. 32328/25 del 11.12.25

DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE: PROGNOSI SULLA POSSIBILITA’ DI RECUPERO

Corte di Cassazione, Prima Sez. Civile, Ordinanza n. 32328/25 del 11.12.25

Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti.

Ordinanza Corte di Cassazione

CREDITO GARANTITO DA PRIVILEGIO IN CONCORSO CON CREDITO GARANTITO DA IPOTECA – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 34681/25 del 29.12.25

CREDITO GARANTITO DA PRIVILEGIO IN CONCORSO CON CREDITO GARANTITO DA IPOTECA

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 34681/25 del 29.12.25

Il privilegio speciale immobiliare che, ai sensi dell’art. 316, comma 2, c.p.p., assiste i crediti da reato della parte civile si costituisce solo per effetto della trascrizione del sequestro conservativo penale sui beni dell’imputato o del responsabile civile e, quindi, in deroga al secondo comma dell’art. 2748 c.c., il conflitto con i crediti ipotecari è regolato in base all’anteriorità degli adempimenti di pubblicità costitutiva.

Sentenza Corte di Cassazione