RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C.: ESCLUSIONE – Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 19296/26 del 11.06.26
RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C.: ESCLUSIONE
Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 19296/26 del 11.06.26
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ., nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole (da ultimo in tal senso Cass. n. 8450/25).

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