LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: CONSEGUENZE PROCESSUALI E RISVOLTI PRATICI

  1. Premessa: la centralità della mediazione nel sistema processuale civile

Con il d.lgs. 28/2010, come profondamente modificato dal d.lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), la mediazione civile e commerciale ha assunto un ruolo sempre più centrale nel sistema di risoluzione delle controversie. In numerose materie, il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ponendosi come strumento di deflazione del contenzioso e di promozione della composizione consensuale delle liti.

In tale contesto, il legislatore ha rafforzato gli obblighi di partecipazione delle parti e ha previsto specifiche conseguenze processuali e sanzionatorie in caso di mancata adesione al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.

  1. Il quadro normativo di riferimento

L’art. 8 del d.lgs. 28/2010, come novellato dal d.lgs. 149/2022, stabilisce che le parti devono partecipare personalmente al procedimento di mediazione, potendo farsi sostituire da un rappresentante, solo in presenza di giustificati motivi, purchè questi siano a conoscenza dei fatti e siano munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

L’art. 12 bis del medesimo decreto attribuisce al giudice nell’eventuale successivo procedimento giudiziario un duplice potere valutativo e sanzionatorio in merito alla mancata partecipazione:

  • valutativo: potendo desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.;
  • sanzionatorio: con la condanna della parte costituita che non ha partecipato senza giustificato motivo al versamento, in favore dell’Erario, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
  • sanzionatorio (su istanza di parte): se richiesto, il giudice può condannare la parte soccombente, che non ha partecipato al primo incontro di mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
  • sanzionatorio della condotta della Pubblica Amministrazione: il giudice trasmette copia del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e ove soggetto vigilato, all’autorità di vigilanza competente;
  • sanzionatorio per rifiuto della proposta di conciliazione conforme: quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, che ha rifiutato la proposta, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

La ratio della previsione è individuabile nell’interesse pubblico alla riduzione dei tempi e dei costi della giustizia civile.

  1. La mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria

La mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria non costituisce una facoltà priva di conseguenze, ma un comportamento che diventa processualmente rilevante, e deve essere sorretto da una giustificazione concreta e documentata.

In particolare, è stato chiarito che:

  • la mera comparizione del solo difensore non è sempre di regola sufficiente (anzi rappresenta un’eccezione);
  • l’assenza della parte è giustificabile come eccezione solo in presenza di effettivi e non superabili impedimenti oggettivi, essendo oggi possibile la presenza anche mediante collegamento da remoto;
  • la diserzione immotivata dell’incontro si pone in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza processuale.
  1. Le conseguenze processuali per la giurisprudenza: argomenti di prova e sanzioni

L’obbligo della presenza personale delle parti al tentativo di mediazione obbligatoria assistite dal difensore, o da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, quale condizione di procedibilità della domanda è già stato sancito più volte dalla Corte di Cassazione (C. Cass. Civ. n. 8473/19, in senso conforme N. 29017/18).

La giurisprudenza di merito ha tuttavia successivamente specificato anche le conseguenze processuali di tale comportamento in capo alle parti convenute nel giudizio.

Sugli argomenti di prova, ex art. 116, comma 2, c.p.c., è stato così autorevolmente sostenuto che: “quanto all’assenza ingiustificata della parte convocata in mediazione, pur non integrando prova piena dei fatti allegati dalla controparte, costituisce un elemento valutabile nel quadro complessivo del materiale istruttorio, quale indice della mancata cooperazione all’accertamento e, nei limiti di legge, può concorrere a corroborare le risultanze probatorie già acquisite” (Corte d’Appello di Venezia, Sentenza n. 11/2026 pubbl. il 02/01/2026; in senso conforme sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 902/2025; sentenza Tribunale di Torino n. 940/2019).

Tale condotta è stata valorizzata:

  • come comportamento contrario a buona fede, idoneo a costringere la parte diligente all’introduzione del giudizio ordinario;
  • come elemento valutabile ai fini probatori, ai sensi dell’art. 116 c.p.c..

In sintesi, si tratta di “indizi comportamentali” che aiutano a costruire il convincimento del giudice e, quantunque non costituiscano prova piena dei fatti allegati, evidenziano la mancata cooperazione di una parte all’accertamento dei fatti e sono idonei ad orientare la decisione in senso sfavorevole alla parte non collaborativa.

La mancata presenza personale della parte costituisce anche il presupposto per la condanna della parte assente al pagamento di una somma pari al contributo unificato, da versare all’entrata del bilancio dello Stato.

In tal senso è oramai acquisita un’impostazione che ribadisce la natura officiosa del potere sanzionatorio del giudice e la sua funzione coercitiva indiretta, volta a rendere effettiva la mediazione obbligatoria quale strumento deflattivo del contenzioso. La condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato è stata così più volte sancita dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Ancona sent. n. 2173/2025; Tribunale di Termini Imerese sent. n. 902/2025; Tribunale di Treviso sent. n. 2963/2025; Tribunale di Torino sent. n. 940/2019).

Sul comportamento sanzionatorio su istanza di parte si evidenziano condanne al rimborso di ulteriori somme equitativamente determinate per responsabilità ex art. 96, terzo comma, c.p.c. intesa a punire condotte ostruzionistiche e non collaborative della parte chiamata in mediazione e anche in giudizio, che risulti poi soccombente all’esito della lite che presuppone, sotto il profilo oggettivo, la soccombenza totale, mentre, sotto quello soggettivo, non è necessario il requisito della malafede o della colpa grave. La condotta viene quindi valutata sotto il complessivo profilo del comportamento anche processuale, successivo alla mediazione (Tribunale di Napoli sent. n. 5398/2023).

 

 

  1. Mediazione obbligatoria e riforma Cartabia: rafforzamento dell’effettività

I documenti di prassi e le pronunce successive alla riforma Cartabia confermano un chiaro orientamento: la mediazione non è più un mero adempimento formale, ma un passaggio sostanziale del percorso di tutela giurisdizionale.

La riforma ha inteso:

  • valorizzare il confronto diretto tra le parti;
  • responsabilizzare i litiganti rispetto alle scelte processuali;
  • attribuire al giudice strumenti concreti per reprimere condotte dilatorie o ostruzionistiche.

In tale prospettiva, la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria viene spesso qualificata come comportamento idoneo a incidere sull’esito complessivo del giudizio.

  1. Risvolti pratici

Dal punto di vista operativo, l’orientamento giurisprudenziale impone alcune riflessioni:

  • il procuratore deve informare puntualmente il cliente delle conseguenze della mancata partecipazione;
  • la scelta di non aderire alla mediazione deve essere motivata e documentata;
  • la partecipazione personale (anche da remoto) rappresenta oggi la regola ed è difficilmente superabile;
  • la diserzione immotivata può tradursi non solo in un aggravio economico ma anche in un pregiudizio probatorio.

La mediazione diventa così non solo un obbligo procedurale, ma un momento strategico-processuale della difesa, con conseguenze e responsabilità nella fase del giudizio successivo.

  1. Conclusioni

La mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza più recente, non è priva di conseguenze.

Essa espone a un giudizio negativo di correttezza del comportamento processuale, che può impattare anche sull’esito decisione finale nella successiva fase giudiziaria.

La mediazione si conferma dunque come un istituto centrale anche del successivo processo civile, la cui elusione o sottovalutazione non può più essere considerata una scelta neutra e priva di rischi.

Avv. Federico Donini

Pubblicato su Altalex al seguente link:

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