Maturazione del diritto dell’ex coniuge al trattamento di fine rapporto – Cassazione civile, sezione Prima, Ordinanza n. 4499/2021 del 22.01.21

Maturazione del diritto dell’ex coniuge al trattamento di fine rapporto

Cassazione civile, sezione Prima, Ordinanza n. 4499/2021 del 22.01.21

Condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge, è che quest’ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l’altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento, essendo irrilevante che la domanda di attribuzione della quota sia stata presentata dopo che l’assegno divorzile sia stato revocato, poiché la revoca opera “ex nunc” e non può incidere, elidendoli, tanto sul pregresso positivo accertamento del diritto all’assegno – su cui è caduto il giudicato “rebus sic stantibus” – quanto sul correlato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto.

Ordinanza Corte di Cassazione