FIDEIUSSIONI ORDINARIE TRA LA BANCA ED IL CLIENTE – CLAUSOLE DI REVIVISCENZA, DI SOPRAVVENIENZA E DI DEROGA ALL’ART. 1957 C.C. RIPRODUTTIVE DELLO SCHEMA ABI – RILASCIO DELLE CLAUSOLE AL DI FUORI DEL PERIODO COMPRESO TRA IL 2002 ED IL 2005 – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24825/26 del 28.08.26

FIDEIUSSIONI ORDINARIE TRA LA BANCA ED IL CLIENTE – CLAUSOLE DI REVIVISCENZA, DI SOPRAVVENIENZA E DI DEROGA ALL’ART. 1957 C.C. RIPRODUTTIVE DELLO SCHEMA ABI – RILASCIO DELLE CLAUSOLE AL DI FUORI DEL PERIODO COMPRESO TRA IL 2002 ED IL 2005

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24825/26 del 28.08.26

Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.

Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.

Sentenza Corte di Cassazione

INCIDENTE STRADALE: RAPPORTO TRA GIUDIZIO CIVILE E PENALE – PRESCRIZIONI ED ECCEZIONI – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24599/26 del 10.08.26

INCIDENTE STRADALE: RAPPORTO TRA GIUDIZIO CIVILE E PENALE – PRESCRIZIONI ED ECCEZIONI

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24599/26 del 10.08.26

Nel caso in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest’ultimo interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni) nella sola ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata nel processo penale, in ragione degli “adattamenti” dell’azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale;

in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, l’imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha l’onere di farlo nel processo penale;

nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’ambito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.

Sentenza Corte di Cassazione

CSM: AGGIORNAMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI SULL’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (delibera plenaria del CSM del 22.07.26)

CSM: AGGIORNAMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI SULL’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (delibera plenaria del CSM del 22.07.26)

A seguito dell’inizio della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot da parte del Ministero della Giustizia, è stata approvata una delibera che aggiorna le raccomandazioni in materia di uso dell’intelligenza artificiale, approvate con delibera dell’8 ottobre 2025. La risoluzione, confermati i principi fondamentali in materia di intelligenza artificiale (quali la necessaria autonomia decisionale del magistrato, la sovranità e la protezione dei dati, il divieto di profilazione, l’obbligo di supervisione umana), dà conto del fatto che il Ministero della Giustizia ha ottenuto dal fornitore varie garanzie tecniche sul prodotto Copilot, quali la memorizzazione dei dati in data center ubicati in Italia, l’isolamento del tenant del Ministero della Giustizia da tutti gli altri tenant, assenza di addestramento.

Delibera plenaria del CSM

ALUNNO CON DISABILITA’: RIDUZIONE DELL’ORARIO DI FREQUENZA SCOLASTICA – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 23363/26 del 16.07.26

ALUNNO CON DISABILITA’: RIDUZIONE DELL’ORARIO DI FREQUENZA SCOLASTICA

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 23363/26 del 16.07.26

La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.

Sentenza Corte di Cassazione

DIVORZIO E SPESE STRAORDINARIE DEL FIGLIO NON PREVEDIBILI AL TEMPO DELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 16578/26 del 27.05.26

DIVORZIO E SPESE STRAORDINARIE DEL FIGLIO NON PREVEDIBILI AL TEMPO DELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 16578/26 del 27.05.26

In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell’assegno.

Ordinanza Corte di Cassazione

CALCOLO DEI TERMINI A RITROSO DI DEPOSITO DELL’ATTO – Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 21992/26 del 26.06.26

CALCOLO DEI TERMINI A RITROSO DI DEPOSITO DELL’ATTO

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 21992/26 del 26.06.26

In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico, non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev’essere calcolato a ritroso, individuando il “dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l’intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto.

Ordinanza Corte di Cassazione

RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C.: ESCLUSIONE – Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 19296/26 del 11.06.26

RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C.: ESCLUSIONE

Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 19296/26 del 11.06.26

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ., nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole (da ultimo in tal senso Cass. n. 8450/25).

Ordinanza Corte di Cassazione

ASSEGNO UNICO E ATTRIBUZIONE AL GENITORE COLLOCATARIO – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 16632/26 del 27.05.26

ASSEGNO UNICO E ATTRIBUZIONE AL GENITORE COLLOCATARIO

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 16632/26 del 27.05.26

Giova al riguardo rilevare che l’assegno – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

Ora proprio se si ha riguardo alle finalità per cui è stato previsto questa Corte ha ritenuto più corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo.

Ordinanza Corte di Cassazione

INCOSTITUZIONALE IL DINIEGO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ PER COPPIE OMOSESSUALI CONIUGATE ALL’ESTERO – Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/26 pubbl. 28.05.26

INCOSTITUZIONALE IL DINIEGO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ PER COPPIE OMOSESSUALI CONIUGATE ALL’ESTERO

Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/26 pubbl. 28.05.26

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Sentenza Corte Costituzionale

TERMINI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E ALL’ESECUZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 12330/26 del 02.05.26

TERMINI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E ALL’ESECUZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 12330/26 del 02.05.26

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest’ultimo da intendersi riferito esclusivamente all’atto esecutivo diretto al destinatario dell’ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto che, stante la nullità della notifica del decreto, la parte opponente avesse comunque diritto di proporre opposizione nel termine ordinario a prescindere dal compimento di atti esecutivi).

Sentenza Corte di Cassazione