CSM: AGGIORNAMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI SULL’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (delibera plenaria del CSM del 22.07.26)

CSM: AGGIORNAMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI SULL’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (delibera plenaria del CSM del 22.07.26)

A seguito dell’inizio della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot da parte del Ministero della Giustizia, è stata approvata una delibera che aggiorna le raccomandazioni in materia di uso dell’intelligenza artificiale, approvate con delibera dell’8 ottobre 2025. La risoluzione, confermati i principi fondamentali in materia di intelligenza artificiale (quali la necessaria autonomia decisionale del magistrato, la sovranità e la protezione dei dati, il divieto di profilazione, l’obbligo di supervisione umana), dà conto del fatto che il Ministero della Giustizia ha ottenuto dal fornitore varie garanzie tecniche sul prodotto Copilot, quali la memorizzazione dei dati in data center ubicati in Italia, l’isolamento del tenant del Ministero della Giustizia da tutti gli altri tenant, assenza di addestramento.

Delibera plenaria del CSM

ALUNNO CON DISABILITA’: RIDUZIONE DELL’ORARIO DI FREQUENZA SCOLASTICA – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 23363/26 del 16.07.26

ALUNNO CON DISABILITA’: RIDUZIONE DELL’ORARIO DI FREQUENZA SCOLASTICA

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 23363/26 del 16.07.26

La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.

Sentenza Corte di Cassazione

DIVORZIO E SPESE STRAORDINARIE DEL FIGLIO NON PREVEDIBILI AL TEMPO DELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 16578/26 del 27.05.26

DIVORZIO E SPESE STRAORDINARIE DEL FIGLIO NON PREVEDIBILI AL TEMPO DELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 16578/26 del 27.05.26

In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell’assegno.

Ordinanza Corte di Cassazione

CALCOLO DEI TERMINI A RITROSO DI DEPOSITO DELL’ATTO – Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 21992/26 del 26.06.26

CALCOLO DEI TERMINI A RITROSO DI DEPOSITO DELL’ATTO

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 21992/26 del 26.06.26

In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico, non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev’essere calcolato a ritroso, individuando il “dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l’intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto.

Ordinanza Corte di Cassazione

RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C.: ESCLUSIONE – Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 19296/26 del 11.06.26

RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE EX ART. 2051 C.C.: ESCLUSIONE

Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 19296/26 del 11.06.26

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ., nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole (da ultimo in tal senso Cass. n. 8450/25).

Ordinanza Corte di Cassazione

ASSEGNO UNICO E ATTRIBUZIONE AL GENITORE COLLOCATARIO – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 16632/26 del 27.05.26

ASSEGNO UNICO E ATTRIBUZIONE AL GENITORE COLLOCATARIO

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 16632/26 del 27.05.26

Giova al riguardo rilevare che l’assegno – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

Ora proprio se si ha riguardo alle finalità per cui è stato previsto questa Corte ha ritenuto più corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo.

Ordinanza Corte di Cassazione

INCOSTITUZIONALE IL DINIEGO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ PER COPPIE OMOSESSUALI CONIUGATE ALL’ESTERO – Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/26 pubbl. 28.05.26

INCOSTITUZIONALE IL DINIEGO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ PER COPPIE OMOSESSUALI CONIUGATE ALL’ESTERO

Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/26 pubbl. 28.05.26

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Sentenza Corte Costituzionale

TERMINI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E ALL’ESECUZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 12330/26 del 02.05.26

TERMINI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E ALL’ESECUZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 12330/26 del 02.05.26

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest’ultimo da intendersi riferito esclusivamente all’atto esecutivo diretto al destinatario dell’ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto che, stante la nullità della notifica del decreto, la parte opponente avesse comunque diritto di proporre opposizione nel termine ordinario a prescindere dal compimento di atti esecutivi).

Sentenza Corte di Cassazione

OBBLIGAZIONI SOLIDALI: DIRITTO DI REGRESSO E TERMINE DI PRESCRIZIONE – Corte di Cassazione, Terza sez. Civile, Sentenza n. 16835/26 del 29.05.26

OBBLIGAZIONI SOLIDALI: DIRITTO DI REGRESSO E TERMINE DI PRESCRIZIONE

Corte di Cassazione, Terza sez. Civile, Sentenza n. 16835/26 del 29.05.26

In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l’interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito, ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., – nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all’accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ. – è soggetto al termine di prescrizione decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.

Il pagamento con surrogazione legale, ex art. 1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all’adempimento sulla base dell’assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310, primo comma, cod. civ.

Sentenza Corte di Cassazione

CRITERI DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI – Corte di Cassazione, Prima sez. Civile, Ordinanza n. 6078/26 del 17.03.26

CRITERI DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI

Corte di Cassazione, Prima sez. Civile, Ordinanza n. 6078/26 del 17.03.26

Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore Non solo la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, tenuto conto che sono tali statuizioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio.

Ordinanza Corte di Cassazione