VIZIO PROCESSUALE RILEVABILE D’UFFICIO – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 24172/25 del 29.08.25

VIZIO PROCESSUALE RILEVABILE D’UFFICIO

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 24172/25 del 29.08.25

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata).

Sentenza Corte di Cassazione

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE E SCAGLIONE INDICATO DALL’ATTORE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 20805/25 del 23.07.25

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE E SCAGLIONE INDICATO DALL’ATTORE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 20805/25 del 23.07.25

In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.

Sentenza Corte di Cassazione

RINUNCIA AL DIRITTO DI PROPRIETA’ IMMOBILIARE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 23093/25 del 11.08.25

RINUNCIA AL DIRITTO DI PROPRIETA’ IMMOBILIARE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 23093/25 del 11.08.25

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹trova causa, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un altro contraente; allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un fine egoistico, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

Sentenza Corte di Cassazione

REGOLAMENTAZIONE NEGOZIALE DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI E PERSONALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 20415/25 del 21.07.25

REGOLAMENTAZIONE NEGOZIALE DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI E PERSONALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 20415/25 del 21.07.25

Piena validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, “in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale”. I coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.

Sentenza Corte di Cassazione

ASSEGNO DIVORZILE ED INCIDENZA SUL TFR E FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 20132/25 del 18.07.25

ASSEGNO DIVORZILE ED INCIDENZA SUL TFR E FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 20132/25 del 18.07.25

Il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.

Sentenza Corte di Cassazione

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E RELAZIONE CON NUOVO PARTNER – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Ordinanza n. 18955/25 del 10.07.25

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E RELAZIONE CON NUOVO PARTNER

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Ordinanza n. 18955/25 del 10.07.25

Il diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa.

Ordinanza Corte di Cassazione

SPESE STRAORDINARIE MANTENIMENTO FIGLI – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Ordinanza n. 17017/25 del 25.06.25

SPESE STRAORDINARIE MANTENIMENTO FIGLI

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Ordinanza n. 17017/25 del 25.06.25

In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti il loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche, spese mediche ordinarie e altre).

Ordinanza Corte di Cassazione

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILE – Corte di Cassazione, Terza Sez. civile, Sentenza n. 17195/25 del 26.06.25

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILE

Corte di Cassazione, Terza Sez. civile, Sentenza n. 17195/25 del 26.06.25

La pronuncia, all’esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l’immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell’assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare ad adottare statuizioni incidenti su tali canoni.

Sentenza Corte di Cassazione

STATO DI ABBANDONO DEL MINORE – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 12290/25 del 09.05.25

STATO DI ABBANDONO DEL MINORE

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 12290/25 del 09.05.25

La situazione di abbandono è configurabile “…non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare “situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine”.

Sentenza Corte di Cassazione

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN ASSENZA DI LEGAME CON L’ABITAZIONE – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 13138/25 del 17.05.25

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN ASSENZA DI LEGAME CON L’ABITAZIONE

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 13138/25 del 17.05.25

L’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155-quater cc è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 cc, dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico. Ciò, in quanto va tutelato l’ambiente “ove il minore ha iniziato a vivere e a relazionarsi come persona”, tanto da considerare quell’abitazione come “la proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale”. Deve, dunque, valutare l’esistenza di un legame stabile fra il minore e l’immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l’abitazione.

Sentenza Corte di Cassazione