CRITERI DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI – Corte di Cassazione, Prima sez. Civile, Ordinanza n. 6078/26 del 17.03.26

CRITERI DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI

Corte di Cassazione, Prima sez. Civile, Ordinanza n. 6078/26 del 17.03.26

Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore Non solo la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, tenuto conto che sono tali statuizioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio.

Ordinanza Corte di Cassazione

ESTINZIONE DEL PROCESSO: INEFFICACIA ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE – Corte di Cassazione, Terza sez. Civile, Ordinanza n. 14481/26 del 19.05.26

ESTINZIONE DEL PROCESSO: INEFFICACIA ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE

Corte di Cassazione, Terza sez. Civile, Ordinanza n. 14481/26 del 19.05.26

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, ai sensi degli artt. 307 e 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti processuali compiuti, con esclusione delle sole pronunce sulla competenza; ne consegue che la comparsa di costituzione del creditore opposto, ove costui chieda il rigetto dell’opposizione e subordinatamente la condanna al pagamento del credito per cui è causa (cioè fatto valere già con il ricorso monitorio), non è idonea a produrre un nuovo effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, secondo comma, c.c., giacché in dette conclusioni non può ravvisarsi una domanda diversa da quella originaria introdotta con il decreto ingiuntivo.

Ordinanza Corte di Cassazione

SOSPENSIONE DEL PROCESSO AL DI FUORI DEI CASI TIPICI – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 14226/26 del 14.05.26

SOSPENSIONE DEL PROCESSO AL DI FUORI DEI CASI TIPICI

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 14226/26 del 14.05.26

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale degli artt. 295 e 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi; riscontrata l’erroneità della pronuncia dell’ordinanza di sospensione, è invece consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa.

Sentenza Corte di Cassazione

PERIZIA CONTRATTUALE E ARBITRATO IRRITUALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 11959/26 del 30.04.26

PERIZIA CONTRATTUALE E ARBITRATO IRRITUALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 11959/26 del 30.04.26

La perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere. La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.

Sentenza Corte di Cassazione

NULLITA’ DEL CONTRATTO CON LA P.A. E INDEBITO ARRICCHIMENTO – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 11513/26 del 28.04.26

NULLITA’ DEL CONTRATTO CON LA P.A. E INDEBITO ARRICCHIMENTO

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 11513/26 del 28.04.26

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo. In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

Sentenza Corte di Cassazione

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3723/26 del 19.02.26

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3723/26 del 19.02.26

L’adozione di un provvedimento di affido eterofamiliare non richiede necessariamente che sia prima disposta una consulenza tecnica d’ufficio per valutare le capacità genitoriali e individuare le migliori modalità di affidamento, essendo sufficiente l’acquisizione di una valutazione multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi rispetto alle parti, che abbia ad oggetto fatti concreti rilevanti ai fini della decisione, accertati nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili dal giudice, oltre che caratterizzanti le relazioni del minore con i genitori, laddove l’indicata terzietà non può individuarsi nei Servizi sociali a cui il minore è stato affidato.

Ordinanza Corte di Cassazione

ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI DURANTE LA CONVIVENZA MATRIMONIALE – Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 8793/26 del 08.04.26

ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI DURANTE LA CONVIVENZA MATRIMONIALE

Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 8793/26 del 08.04.26

Sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.

Ordinanza Corte di Cassazione

DANNO ALLA SALUTE SUPERIORE AL 9% – PORTATA APPLICATIVA DELLA T.U.N. – Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Sentenza n. 8630/26 del 07.04.26

DANNO ALLA SALUTE SUPERIORE AL 9% – PORTATA APPLICATIVA DELLA T.U.N.

Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Sentenza n. 8630/26 del 07.04.26

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

Sentenza Corte di Cassazione

MADRE INTENZIONALE DECEDUTA PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLA GESTAZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 7919/26 del 31.03.26

MADRE INTENZIONALE DECEDUTA PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLA GESTAZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 7919/26 del 31.03.26

Nel confermare il provvedimento che – con riferimento ad una gestazione per sostituzione avvenuta negli Stati Uniti – aveva negato la trascrizione dell’atto di nascita della minore con riguardo alla madre cd. intenzionale, deceduta prima del completamento della gestazione, ha affermato che, in tal caso, l’attribuzione dello status genitoriale incontra il limite di ordine pubblico rappresentato dalla mancanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale della minore, dal momento che, diversamente, l’ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale che dalla discendenza genetica, non corrispondente ad un’intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l’obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell’assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.

Sentenza Corte di Cassazione

RINUNCIA ALL’EREDITA’ E REVOCA PER COMPORTAMENTO CONCLUDENTE – Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n. 6803/26 del 21.03.26

RINUNCIA ALL’EREDITA’ E REVOCA PER COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n. 6803/26 del 21.03.26

La rinuncia alla eredità è, comunque, immediatamente efficace e libera il chiamato da ogni obbligazione inerente il de cuius; una volta formulata la rinunzia e datale adeguata pubblicità, anche la successiva revoca deve essere consacrata in una di quelle forme solenni giusta art. 519 c.c.; non si potrebbe ammettere dunque una revoca tacita della rinunzia, derivante dall’accettazione tacita.

Ordinanza Corte di Cassazione