PROVA DELLA RELATA DI NOTIFICA DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 25441/26 del 16.09.26

PROVA DELLA RELATA DI NOTIFICA DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 25441/26 del 16.09.26

Nell’ipotesi di notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 140 del Cpc, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all’attestazione delle operazioni compiute dall’ufficiale giudiziario ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, mentre l’attestazione che il luogo della notificazione fosse l’abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova.

Ordinanza Corte di Cassazione

COMPETENZA TERRITORIALE NEL GIUDIZIO CIVILE DI RINVIO EX ART. 622 C.P.P. – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 25224/26 del 11.09.26

COMPETENZA TERRITORIALE NEL GIUDIZIO CIVILE DI RINVIO EX ART. 622 C.P.P.

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 25224/26 del 11.09.26

Il “silenzio” dell’art. 622 c.p.p. in ordine alla competenza per territorio è meramente apparente, in quanto la norma la dà per implicitamente presupposta. Poiché, infatti, il giudizio in sede civile costituisce la prosecuzione del processo avente ad oggetto l’azione civile esercitata nel processo penale e la lite, sia pur nelle diverse forme richieste per il suo esercizio nel processo penale, pende, sin dalla costituzione di parte civile, tra le parti innanzi ad un giudice, è innanzi a quel medesimo giudice, sia pur in sede civile (e, dunque, garantendo l’alterità del giudice del rinvio), che questa deve essere proseguita e conclusa. D’altra parte, il riferimento, nel testo dell’art. 622, al giudice civile competente per “valore” in grado di appello induce a ritenere che questo sia l’unico dei tre criteri del rito civile che mantiene rilevanza per la determinazione della competenza e che abbisogna, perciò, di un’esplicita previsione e di una scelta ad hoc da parte del legislatore.

Sentenza Corte di Cassazione

SPESE PER CONSULENTE TECNICO DI PARTE E PERIZIA IN FASE STRAGIUDIZIALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 24699/26 del 18.08.26

SPESE PER CONSULENTE TECNICO DI PARTE E PERIZIA IN FASE STRAGIUDIZIALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 24699/26 del 18.08.26

La nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c., sicchè la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto. Tale principio non può applicarsi per le spese per ottenere una perizia di parte nella fase stragiudiziale, le quali, non essendo spese processuali, costituiscono un danno emergente, che non è liquidabile d’ufficio, ed esige invece una domanda di parte e la prova del danno consistito nella necessità di dover sostenere un esborso, il cui risarcimento non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la spesa è stata già sostenuta, essendo sufficiente che egli provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro.

Ordinanza Corte di Cassazione

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: CREDITO DI NATURA TRIBUTARIA – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 24845/26 del 29.08.26

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: CREDITO DI NATURA TRIBUTARIA

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 24845/26 del 29.08.26

Giurisdizione del giudice ordinario in ordine al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, pur quando esso abbia ad oggetto un credito di natura tributaria, in quanto, pur conservando la dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria “la natura di atto espressivo del potere impositivo che può essere impugnata dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei termini di legge”, l’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, contenuto nella sentenza che conclude il giudizio, non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, avendo un’efficacia limitata alla fase esecutiva.

Ordinanza Corte di Cassazione

FIDEIUSSIONI ORDINARIE TRA LA BANCA ED IL CLIENTE – CLAUSOLE DI REVIVISCENZA, DI SOPRAVVENIENZA E DI DEROGA ALL’ART. 1957 C.C. RIPRODUTTIVE DELLO SCHEMA ABI – RILASCIO DELLE CLAUSOLE AL DI FUORI DEL PERIODO COMPRESO TRA IL 2002 ED IL 2005 – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24825/26 del 28.08.26

FIDEIUSSIONI ORDINARIE TRA LA BANCA ED IL CLIENTE – CLAUSOLE DI REVIVISCENZA, DI SOPRAVVENIENZA E DI DEROGA ALL’ART. 1957 C.C. RIPRODUTTIVE DELLO SCHEMA ABI – RILASCIO DELLE CLAUSOLE AL DI FUORI DEL PERIODO COMPRESO TRA IL 2002 ED IL 2005

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24825/26 del 28.08.26

Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.

Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.

Sentenza Corte di Cassazione

INCIDENTE STRADALE: RAPPORTO TRA GIUDIZIO CIVILE E PENALE – PRESCRIZIONI ED ECCEZIONI – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24599/26 del 10.08.26

INCIDENTE STRADALE: RAPPORTO TRA GIUDIZIO CIVILE E PENALE – PRESCRIZIONI ED ECCEZIONI

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24599/26 del 10.08.26

Nel caso in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest’ultimo interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni) nella sola ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata nel processo penale, in ragione degli “adattamenti” dell’azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale;

in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, l’imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha l’onere di farlo nel processo penale;

nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’ambito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.

Sentenza Corte di Cassazione

CSM: AGGIORNAMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI SULL’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (delibera plenaria del CSM del 22.07.26)

CSM: AGGIORNAMENTO DELLE RACCOMANDAZIONI SULL’USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (delibera plenaria del CSM del 22.07.26)

A seguito dell’inizio della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot da parte del Ministero della Giustizia, è stata approvata una delibera che aggiorna le raccomandazioni in materia di uso dell’intelligenza artificiale, approvate con delibera dell’8 ottobre 2025. La risoluzione, confermati i principi fondamentali in materia di intelligenza artificiale (quali la necessaria autonomia decisionale del magistrato, la sovranità e la protezione dei dati, il divieto di profilazione, l’obbligo di supervisione umana), dà conto del fatto che il Ministero della Giustizia ha ottenuto dal fornitore varie garanzie tecniche sul prodotto Copilot, quali la memorizzazione dei dati in data center ubicati in Italia, l’isolamento del tenant del Ministero della Giustizia da tutti gli altri tenant, assenza di addestramento.

Delibera plenaria del CSM

ALUNNO CON DISABILITA’: RIDUZIONE DELL’ORARIO DI FREQUENZA SCOLASTICA – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 23363/26 del 16.07.26

ALUNNO CON DISABILITA’: RIDUZIONE DELL’ORARIO DI FREQUENZA SCOLASTICA

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 23363/26 del 16.07.26

La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.

Sentenza Corte di Cassazione

DIVORZIO E SPESE STRAORDINARIE DEL FIGLIO NON PREVEDIBILI AL TEMPO DELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 16578/26 del 27.05.26

DIVORZIO E SPESE STRAORDINARIE DEL FIGLIO NON PREVEDIBILI AL TEMPO DELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 16578/26 del 27.05.26

In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell’attualità degli elementi indicati nell’art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell’obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l’effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell’assegno.

Ordinanza Corte di Cassazione

CALCOLO DEI TERMINI A RITROSO DI DEPOSITO DELL’ATTO – Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 21992/26 del 26.06.26

CALCOLO DEI TERMINI A RITROSO DI DEPOSITO DELL’ATTO

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 21992/26 del 26.06.26

In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico, non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev’essere calcolato a ritroso, individuando il “dies ad quem” nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l’intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto.

Ordinanza Corte di Cassazione