CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: ACCRESCIUTI BISOGNI DEI FIGLI – Corte di Cassazione, Sez. Prima civ., Ordinanza n. 25534/25 del 17.09.25

CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: ACCRESCIUTI BISOGNI DEI FIGLI

Corte di Cassazione, Sez. Prima civ., Ordinanza n. 25534/25 del 17.09.25

Nel determinare la misura del contributo al mantenimento dei figli minori da porre a carico dei genitori, il giudice deve considerare, come parametro di quantificazione, le accresciute esigenze dei figli e il tenore di vita da questi goduto durante la convivenza. Le aumentate esigenze dei figli in rapporto all’età costituiscono fatto notorio che non necessita di apposita dimostrazione.

Ordinanza Corte di Cassazione

PATTO DI QUOTA LITE – Corte di Cassazione, Sez. Seconda civ., Sentenza n. 26288/25 del 27.09.25

PATTO DI QUOTA LITE

Corte di Cassazione, Sez. Seconda civ., Sentenza n. 26288/25 del 27.09.25

Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell’art. 2233 c.c. da parte del d.l. 223/2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, e prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 della l. n. 247 del 2012, è valido, a meno che, valutato sotto il profilo causale e sotto il profilo dell’equità, alla stregua della regola integrativa di cui all’art. 45 del codice deontologico forense (nel testo deliberato il 18 gennaio 2007), il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all’epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.

Sentenza Corte di Cassazione

GIUDIZIO DI ADOTTABILITA’ E GENITORE BIOLOGICO – Corte di Cassazione, Sez. Prima civ., Ordinanza n. 24214/25 del 29.08.25

GIUDIZIO DI ADOTTABILITA’ E GENITORE BIOLOGICO

Corte di Cassazione, Sez. Prima civ., Ordinanza n. 24214/25 del 29.08.25

Al genitore biologico in corso del giudizio di adottabilità spetta l’esclusiva facoltà di richiedere la sospensione per un periodo massimo di due mesi del procedimento per consentire l’accertamento del suo status genitoriale e, a tal fine, è previsto che debba essere informato dal tribunale per i minorenni “in ogni caso” della possibilità di avvalersi di questa facoltà. Questa previsione non è soggetta ad alcuna condizione e l’inadempienza determina il travolgimento della dichiarazione di adottabilità che risulta radicalmente viziata dal mancato adempimento dell’obbligo di dare avviso al genitore biologico della facoltà di proporre l’istanza di sospensione del procedimento di adottabilità, per esercitare, ove a ciò si determini, il riconoscimento del minore ed il corrispondente diritto di partecipare al giudizio di adottabilità, di opporsi all’eventuale rigetto dell’istanza, o alla prosecuzione illegittima del giudizio prima dell’accertamento dello status, di non essere escluso come extraneus dal procedimento volto a privarlo definitivamente della genitorialità.

Ordinanza Corte di Cassazione

RICONOSCIMENTO ASSEGNO PER SCIOGLIMENTO UNIONE CIVILE – Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 25495/25 del 17.09.25

RICONOSCIMENTO ASSEGNO PER SCIOGLIMENTO UNIONE CIVILE

Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 25495/25 del 17.09.25

Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.

Ordinanza Corte di Cassazione

RESPONSABILITA’ DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE – Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21146/25 del 24.07.25

RESPONSABILITA’ DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21146/25 del 24.07.25

Nel giudizio promosso sia nei confronti di un’associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente, ai sensi dell’art. 38 c.c., tra l’associazione e il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un’ipotesi di obbligazione solidale dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale.

Ordinanza Corte di Cassazione

VIZIO PROCESSUALE RILEVABILE D’UFFICIO – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 24172/25 del 29.08.25

VIZIO PROCESSUALE RILEVABILE D’UFFICIO

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 24172/25 del 29.08.25

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata).

Sentenza Corte di Cassazione

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE E SCAGLIONE INDICATO DALL’ATTORE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 20805/25 del 23.07.25

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE E SCAGLIONE INDICATO DALL’ATTORE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 20805/25 del 23.07.25

In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.

Sentenza Corte di Cassazione

RINUNCIA AL DIRITTO DI PROPRIETA’ IMMOBILIARE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 23093/25 del 11.08.25

RINUNCIA AL DIRITTO DI PROPRIETA’ IMMOBILIARE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 23093/25 del 11.08.25

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹trova causa, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un altro contraente; allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un fine egoistico, non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

Sentenza Corte di Cassazione

REGOLAMENTAZIONE NEGOZIALE DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI E PERSONALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 20415/25 del 21.07.25

REGOLAMENTAZIONE NEGOZIALE DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI E PERSONALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 20415/25 del 21.07.25

Piena validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, “in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale”. I coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.

Sentenza Corte di Cassazione

ASSEGNO DIVORZILE ED INCIDENZA SUL TFR E FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 20132/25 del 18.07.25

ASSEGNO DIVORZILE ED INCIDENZA SUL TFR E FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 20132/25 del 18.07.25

Il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.

Sentenza Corte di Cassazione