ASSEGNO UNICO E ATTRIBUZIONE AL GENITORE COLLOCATARIO – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 16632/26 del 27.05.26

ASSEGNO UNICO E ATTRIBUZIONE AL GENITORE COLLOCATARIO

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 16632/26 del 27.05.26

Giova al riguardo rilevare che l’assegno – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

Ora proprio se si ha riguardo alle finalità per cui è stato previsto questa Corte ha ritenuto più corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo.

Ordinanza Corte di Cassazione

INCOSTITUZIONALE IL DINIEGO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ PER COPPIE OMOSESSUALI CONIUGATE ALL’ESTERO – Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/26 pubbl. 28.05.26

INCOSTITUZIONALE IL DINIEGO DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ PER COPPIE OMOSESSUALI CONIUGATE ALL’ESTERO

Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/26 pubbl. 28.05.26

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Sentenza Corte Costituzionale

TERMINI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E ALL’ESECUZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 12330/26 del 02.05.26

TERMINI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E ALL’ESECUZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 12330/26 del 02.05.26

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest’ultimo da intendersi riferito esclusivamente all’atto esecutivo diretto al destinatario dell’ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto che, stante la nullità della notifica del decreto, la parte opponente avesse comunque diritto di proporre opposizione nel termine ordinario a prescindere dal compimento di atti esecutivi).

Sentenza Corte di Cassazione

OBBLIGAZIONI SOLIDALI: DIRITTO DI REGRESSO E TERMINE DI PRESCRIZIONE – Corte di Cassazione, Terza sez. Civile, Sentenza n. 16835/26 del 29.05.26

OBBLIGAZIONI SOLIDALI: DIRITTO DI REGRESSO E TERMINE DI PRESCRIZIONE

Corte di Cassazione, Terza sez. Civile, Sentenza n. 16835/26 del 29.05.26

In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso tutela l’interesse del debitore adempiente ad ottenere il rimborso, dagli altri condebitori, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati; esso, quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell’intero debito, ai sensi dell’art. 1299 cod. civ., – nonché, nella solidarietà ex delicto, in seguito all’accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ. – è soggetto al termine di prescrizione decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.

Il pagamento con surrogazione legale, ex art. 1203, n.3 cod. civ., presuppone la terzietà del solvens rispetto al rapporto obbligatorio e il suo interesse giuridicamente qualificato all’adempimento sulla base dell’assunzione del debito altrui o di un titolo contrattuale o legale di garanzia, assicurazione o responsabilità per il fatto illecito commesso da altri; esso dà luogo ad una duplice vicenda (estintiva del debito e traslativa del credito), sicché, realizzatasi una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, il solvens subentra anche nelle garanzie reali e personali che accedevano al credito originario e soggiace al relativo termine di prescrizione con la possibilità, tuttavia, di fruire degli effetti degli atti interruttivi posti in essere nei suoi confronti dal creditore soddisfatto, i quali si estendono ai condebitori, ex art. 1310, primo comma, cod. civ.

Sentenza Corte di Cassazione

CRITERI DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI – Corte di Cassazione, Prima sez. Civile, Ordinanza n. 6078/26 del 17.03.26

CRITERI DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI

Corte di Cassazione, Prima sez. Civile, Ordinanza n. 6078/26 del 17.03.26

Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore Non solo la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione devono seguire il criterio appena indicato, tenuto conto che sono tali statuizioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio.

Ordinanza Corte di Cassazione

ESTINZIONE DEL PROCESSO: INEFFICACIA ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE – Corte di Cassazione, Terza sez. Civile, Ordinanza n. 14481/26 del 19.05.26

ESTINZIONE DEL PROCESSO: INEFFICACIA ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE

Corte di Cassazione, Terza sez. Civile, Ordinanza n. 14481/26 del 19.05.26

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, ai sensi degli artt. 307 e 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti processuali compiuti, con esclusione delle sole pronunce sulla competenza; ne consegue che la comparsa di costituzione del creditore opposto, ove costui chieda il rigetto dell’opposizione e subordinatamente la condanna al pagamento del credito per cui è causa (cioè fatto valere già con il ricorso monitorio), non è idonea a produrre un nuovo effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, secondo comma, c.c., giacché in dette conclusioni non può ravvisarsi una domanda diversa da quella originaria introdotta con il decreto ingiuntivo.

Ordinanza Corte di Cassazione

SOSPENSIONE DEL PROCESSO AL DI FUORI DEI CASI TIPICI – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 14226/26 del 14.05.26

SOSPENSIONE DEL PROCESSO AL DI FUORI DEI CASI TIPICI

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 14226/26 del 14.05.26

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale degli artt. 295 e 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi; riscontrata l’erroneità della pronuncia dell’ordinanza di sospensione, è invece consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa.

Sentenza Corte di Cassazione

PERIZIA CONTRATTUALE E ARBITRATO IRRITUALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 11959/26 del 30.04.26

PERIZIA CONTRATTUALE E ARBITRATO IRRITUALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 11959/26 del 30.04.26

La perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere. La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.

Sentenza Corte di Cassazione

NULLITA’ DEL CONTRATTO CON LA P.A. E INDEBITO ARRICCHIMENTO – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 11513/26 del 28.04.26

NULLITA’ DEL CONTRATTO CON LA P.A. E INDEBITO ARRICCHIMENTO

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 11513/26 del 28.04.26

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo. In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

Sentenza Corte di Cassazione

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3723/26 del 19.02.26

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3723/26 del 19.02.26

L’adozione di un provvedimento di affido eterofamiliare non richiede necessariamente che sia prima disposta una consulenza tecnica d’ufficio per valutare le capacità genitoriali e individuare le migliori modalità di affidamento, essendo sufficiente l’acquisizione di una valutazione multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi rispetto alle parti, che abbia ad oggetto fatti concreti rilevanti ai fini della decisione, accertati nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili dal giudice, oltre che caratterizzanti le relazioni del minore con i genitori, laddove l’indicata terzietà non può individuarsi nei Servizi sociali a cui il minore è stato affidato.

Ordinanza Corte di Cassazione