FIGLIO NATO ALL’ESTERO: RICONOSCIMENTO DELLA MADRE INTENZIONALE – Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, Sentenza n. 15075/25 del 05.06.25

FIGLIO NATO ALL’ESTERO: RICONOSCIMENTO DELLA MADRE INTENZIONALE

Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, Sentenza n. 15075/25 del 05.06.25

In caso di concepimento all’estero mediante l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, è illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di indicare nell’atto di nascita del bambino, nato in Italia, non solo il nome della madre biologica, ma anche quello della madre intenzionale, legata alla prima da una relazione sentimentale e con la quale ha condiviso il progetto genitoriale. Tale decisione è sorretta dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale (Corte cost., sentenza n. 68 del 2025).

Sentenza Corte di Cassazione

FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO ED INTERRUZIONE USUCAPIONE BENI EREDITARI – Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, Sentenza n. 8517/25 del 01.04.25

FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO ED INTERRUZIONE USUCAPIONE BENI EREDITARI

Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, Sentenza n. 8517/25 del 01.04.25

Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l’usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l’acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.

Sentenza Corte di Cassazione

INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO PER LA MADRE INTENZIONALE DI RICONOSCERE COME PROPRIO IL FIGLIO NATO IN ITALIA DA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LEGITTIMAMENTE PRATICATA ALL’ESTERO – Corte Costituzionale, Sentenza n. 68/25 del 22.05.25

INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO PER LA MADRE INTENZIONALE DI RICONOSCERE COME PROPRIO IL FIGLIO NATO IN ITALIA DA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LEGITTIMAMENTE PRATICATA ALL’ESTERO  

Corte Costituzionale, Sentenza n. 68/25 del 22.05.25

L’articolo 8 della legge numero 40 del 2004 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. La Corte – dopo aver precisato che la questione non attiene alle condizioni che legittimano l’accesso alla PMA in Italia – ha ritenuto che l’attuale impedimento al nato in Italia di ottenere fin dalla nascita lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa all’estero insieme alla madre biologica non garantisca il miglior interesse del minore e costituisca violazione: dell’articolo 2 della Costituzione, per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell’articolo 3 della Costituzione, per la irragionevolezza dell’attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse di rango costituzionale; dell’articolo 30 della Costituzione, perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.

Sentenza Corte Costituzionale

PROPOSIZIONE DEL RICORSO DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: GIUDICE COMPETENTE – Corte di Cassazione, Terza Sez. civile, Sentenza n. 11804/25 del 05.05.25

PROPOSIZIONE DEL RICORSO DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: GIUDICE COMPETENTE

Corte di Cassazione, Terza Sez. civile, Sentenza n. 11804/25 del 05.05.25

Il giudizio regolato dall’art. 8 della legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria con effetto preclusivo in quello a cognizione piena ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all’introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratti di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la “retroazione” degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell’istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto anche processuale.

Sentenza Corte di Cassazione

ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS E DOMANDA DI USUCAPIONE – Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza n. 11455/25 del 30.04.25

ACTIO NEGATORIA SERVITUTIS E DOMANDA DI USUCAPIONE

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza n. 11455/25 del 30.04.25

In un processo sottoposto alle regole di rito previgenti alle modifiche di cui all’art. 3 comma 12, lett. i) e comma 13, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, ove, a fronte della proposizione di un’actio negatoria servitutis ex art. 949 c.c., il convenuto abbia contestato, nella comparsa di risposta, la titolarità del diritto di proprietà in capo all’attore, quest’ultimo può proporre domanda di accertamento con efficacia di giudicato del suddetto diritto non solo all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., ma anche nella memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ratione temporis vigente).

Sentenza Corte di Cassazione

FRAZIONAMENTO DEL CREDITO: ABUSO DEL DIRITTO E DEL PROCESSO – Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza n. 7299/25 del 19.03.25

FRAZIONAMENTO DEL CREDITO: ABUSO DEL DIRITTO E DEL PROCESSO

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza n. 7299/25 del 19.03.25

In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.

Sentenza Corte di Cassazione

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – “GENITORE” IN LUOGO DI “MADRE/PADRE” – DISAPPLICAZIONE DEL D.M. 31 GENNAIO 2019 – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 9216/25 del 08.04.25

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – “GENITORE” IN LUOGO DI “MADRE/PADRE” – DISAPPLICAZIONE DEL D.M. 31 GENNAIO 2019

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 9216/25 del 08.04.25

Esaminando un’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno, la Sezione Prima civile – dopo aver osservato che l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, si presta a realizzare in modo pieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 79/2022 e della più recente giurisprudenza di legittimità –  ha confermato la decisione di merito che, nel disapplicare il d.m. 31 gennaio 2019 (di modifica del d.m. 23 dicembre 2015, recante modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica), ha ordinato il rilascio ad una minore del documento elettronico d’identità contenente l’espressione “genitore” in luogo di “madre/padre”. (Nel caso che ha dato origine alla controversia, la richiesta del documento elettronico d’identità della minore era avvenuta a seguito di sentenza che riconosceva alla partner della madre naturale la condizione di madre adottiva).

Sentenza Corte di Cassazione

TRASPORTO AEREO E RISARCIMENTO: GIUDICE COMPETENTE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 8802/25 del 03.04.25

TRASPORTO AEREO E RISARCIMENTO: GIUDICE COMPETENTE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 8802/25 del 03.04.25

Conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicati nel biglietto di trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai consumatori, inapplicabili ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento (CGUE, sentenza 11/4/2019, C-464/18); invece, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni supplementari, si devono impiegare i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli interni), che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato.

Sentenza Corte di Cassazione

LE “ALLUCINAZIONI” DELL’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Ordinanza del 14.03.25

LE “ALLUCINAZIONI” DELL’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Ordinanza del 14.03.25

Sull’errore nelle ricerche effettuate con l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di una delle parti e l’applicazione dell’art. 96 cpc

L’applicazione del comma 1 del cit. art. 96 c.p.c., in linea generale, si ritiene che abbia natura extracontrattuale, poiché: “richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass., sez. L, sentenza n. 9080 del 15 aprile 2013) e, “pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall’improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni” (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 7620 del 26 marzo 2013). In applicazione di tali principi nel caso di specie, la domanda non può essere accolta, in quanto il reclamante non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subìti a causa dell’attività difensiva espletata della controparte. Questo tribunale ritiene del pari non applicabile il comma 3 dell’art. 96 c.p.c., la cui ratio deve individuarsi nel disincentivare l’abuso del processo o comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia ed in genere al rispetto della legalità sostanziale; tale fattispecie deve inoltre intendersi come species dei primi due commi, per cui non si può prescindere dalla condotta posta in essere con mala fede o colpa grave né dall’abusività della condotta processuale.

Ordinanza Tribunale di Firenze

ASCOLTO DEL MINORE INFRADODICENNE – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 11588/25 del 21.02.25

ASCOLTO DEL MINORE INFRADODICENNE

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 11588/25 del 21.02.25

In tema di ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni il giudicante ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre l’ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell’omesso ascolto se l’audizione non è stata richiesta allegando le ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta la maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Anche qualora sia stata richiesta l’audizione del minore infradodicenne, il dovere di motivare si affievolisce, quando manchi all’età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni.

Sentenza Corte di Cassazione