NULLITA’ DEL CONTRATTO CON LA P.A. E INDEBITO ARRICCHIMENTO – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 11513/26 del 28.04.26

NULLITA’ DEL CONTRATTO CON LA P.A. E INDEBITO ARRICCHIMENTO

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 11513/26 del 28.04.26

La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. L’azione può essere esercitata – alle medesime condizioni – anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo. In caso di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all’azione di ripetizione dell’indebito disciplinata dall’art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest’ultima è preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l’esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

Sentenza Corte di Cassazione

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3723/26 del 19.02.26

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3723/26 del 19.02.26

L’adozione di un provvedimento di affido eterofamiliare non richiede necessariamente che sia prima disposta una consulenza tecnica d’ufficio per valutare le capacità genitoriali e individuare le migliori modalità di affidamento, essendo sufficiente l’acquisizione di una valutazione multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi rispetto alle parti, che abbia ad oggetto fatti concreti rilevanti ai fini della decisione, accertati nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili dal giudice, oltre che caratterizzanti le relazioni del minore con i genitori, laddove l’indicata terzietà non può individuarsi nei Servizi sociali a cui il minore è stato affidato.

Ordinanza Corte di Cassazione

ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI DURANTE LA CONVIVENZA MATRIMONIALE – Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 8793/26 del 08.04.26

ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI DURANTE LA CONVIVENZA MATRIMONIALE

Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 8793/26 del 08.04.26

Sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L’erogazione (eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza.

Ordinanza Corte di Cassazione

DANNO ALLA SALUTE SUPERIORE AL 9% – PORTATA APPLICATIVA DELLA T.U.N. – Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Sentenza n. 8630/26 del 07.04.26

DANNO ALLA SALUTE SUPERIORE AL 9% – PORTATA APPLICATIVA DELLA T.U.N.

Corte di Cassazione, Sez. Terza Civile, Sentenza n. 8630/26 del 07.04.26

La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria.

Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ – solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.

Sentenza Corte di Cassazione

MADRE INTENZIONALE DECEDUTA PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLA GESTAZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 7919/26 del 31.03.26

MADRE INTENZIONALE DECEDUTA PRIMA DEL COMPLETAMENTO DELLA GESTAZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 7919/26 del 31.03.26

Nel confermare il provvedimento che – con riferimento ad una gestazione per sostituzione avvenuta negli Stati Uniti – aveva negato la trascrizione dell’atto di nascita della minore con riguardo alla madre cd. intenzionale, deceduta prima del completamento della gestazione, ha affermato che, in tal caso, l’attribuzione dello status genitoriale incontra il limite di ordine pubblico rappresentato dalla mancanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale della minore, dal momento che, diversamente, l’ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale che dalla discendenza genetica, non corrispondente ad un’intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l’obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell’assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.

Sentenza Corte di Cassazione

RINUNCIA ALL’EREDITA’ E REVOCA PER COMPORTAMENTO CONCLUDENTE – Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n. 6803/26 del 21.03.26

RINUNCIA ALL’EREDITA’ E REVOCA PER COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n. 6803/26 del 21.03.26

La rinuncia alla eredità è, comunque, immediatamente efficace e libera il chiamato da ogni obbligazione inerente il de cuius; una volta formulata la rinunzia e datale adeguata pubblicità, anche la successiva revoca deve essere consacrata in una di quelle forme solenni giusta art. 519 c.c.; non si potrebbe ammettere dunque una revoca tacita della rinunzia, derivante dall’accettazione tacita.

Ordinanza Corte di Cassazione

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO E NOTIFICAZIONE NULLA – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 6474/26 del 18.03.26

PRESCRIZIONE DEL DIRITTO E NOTIFICAZIONE NULLA

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 6474/26 del 18.03.26

La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine.

Sentenza Corte di Cassazione

LE “ALLUCINAZIONI” DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: COLPA GRAVE – Tribunale di Siracusa, Seconda Sez. Civile, Sentenza n. 338 del 20.02.2

LE “ALLUCINAZIONI” DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: COLPA GRAVE

Tribunale di Siracusa, Seconda Sez. Civile, Sentenza n. 338 del 20.02.26

Costituisce ormai fatto notorio, acquisito alla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto, che i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica. Tali sistemi, in altri termini, non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso – ordinariamente – ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile. È per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese. L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali – lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti. In ognuno dei casi considerati, comunque, la condotta è gravemente censurabile e giustifica l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96, co. 3, c.p.c.

Sentenza Tribunale di Siracusa

NOTIFICA DI ATTO A MEZZO PEC: ILLEGIBILITA’ DEGLI ALLEGATI – NULLITA’ O INESISTENZA DELLA NOTIFICA – Corte di Cassazione, Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 4451/26 del 27.02.26

NOTIFICA DI ATTO A MEZZO PEC: ILLEGIBILITA’ DEGLI ALLEGATI – NULLITA’ O INESISTENZA DELLA NOTIFICA

Corte di Cassazione, Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 4451/26 del 27.02.26

Nel caso di notificazione a mezzo pec, la notificazione non è automaticamente inesistente solo perché un virus vi ha interferito, dovendosi valutare se l’atto è stato trasmesso, se il destinatario ha avuto conoscenza dell’atto e comunque di cosa il destinatario ha avuto conoscenza. Su tali premesse e valorizzando il requisito di concreta conoscibilità dell’atto notificato, la Suprema Corte ha recentemente affermato (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 30082 del 30/10/2023) che, in tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l’inesistenza, della notificazione.

Ordinanza Corte di Cassazione

SEPARAZIONE: ASSEGNO DI MANTENIMENTO E TENORE DI VITA DELLA FAMIGLIA – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 676/26 del 12.01.26

SEPARAZIONE: ASSEGNO DI MANTENIMENTO E TENORE DI VITA DELLA FAMIGLIA

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 676/26 del 12.01.26

In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.

Ordinanza Corte di Cassazione