Lo studio si occupa di predisporre:

1) le richieste di autorizzazione al giudice tutelare per i minori (successioni, acquisto/vendita immobili, donazioni, rilascio del passaporto);

2) il ricorso al giudice tutelare per l’apertura di tutela;

3) la periodica rendicontazione o relazione (annuale/semestrale);

4) le istanze straordinarie (vendita di immobili, aumento del limite di spesa, operazioni straordinarie, liquidazione di indennità).

TUTELA: (art. 343 e segg. c.c.)

Se entrambi i genitori sono deceduti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

AUTORIZZAZIONI AL GIUDICE TUTELARE: (art. 320 e segg. c.c.)

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

RISPOSTE A DOMANDE PIÙ COMUNI:

  1. Mio figlio ha ricevuto un’eredità. Posso accettarla per suo conto?
    Sì, ma per legge i minori possono accettare eredità solo con il beneficio d’inventario. È necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare per compiere l’atto di accettazione davanti al notaio o al cancelliere, al fine di evitare che il minore risponda di eventuali debiti del defunto con il proprio patrimonio personale.
  2. Posso vendere un immobile intestato a mio figlio minore?
    La vendita di un bene di proprietà di un minore è considerata un atto di straordinaria amministrazione. Il Giudice Tutelare la autorizza solo se esiste una “necessità o utilità evidente” per il minore (ad esempio, per reinvestire il ricavato in un bene più redditizio o per coprire spese urgenti per la sua istruzione o salute).
  3. Vorrei acquistare una casa e intestarla a mio figlio. Serve l’autorizzazione?
    Sì. Anche se l’acquisto sembra un vantaggio, l’atto richiede l’intervento del Giudice. Il Giudice valuterà la provenienza dei fondi e si assicurerà che l’operazione non comporti oneri occulti per il minore (ad esempio ipoteche o spese di manutenzione insostenibili).
  4. Cosa succede se mio figlio deve rinunciare a un’eredità (magari piena di debiti)?
    I genitori non possono rinunciare liberamente per conto del figlio. Occorre presentare un ricorso al Giudice Tutelare dimostrando che l’eredità è “dannosa” (debiti superiori ai crediti). Solo con il provvedimento del Giudice sarà possibile rendere la rinuncia formale.
  5. Posso incassare la polizza vita o il TFR spettante a mio figlio dopo la morte dell’altro genitore?
    Sì, ma l’incasso di somme capitali deve essere autorizzato. Solitamente il Giudice dispone che tali somme siano depositate su un conto corrente vincolato intestato al minore, dal quale i genitori potranno prelevare solo previa ulteriore specifica autorizzazione per le esigenze del figlio.

Per modulistica specifica consulta: https://tribunale-verona.giustizia.it/it/moduli.page