SOTTOTETTO DI UN EDIFICIO E USUCAPIONE – Cassazione civile, Seconda Sezione civile, Ordinanza n. 6114/22 del 24.02.22

SOTTOTETTO DI UN EDIFICIO E USUCAPIONE

Cassazione civile, Seconda Sezione civile, Ordinanza n. 6114/22 del 24.02.22

Il sottotetto di un edificio che assolva all’esclusiva funzione di isolare i vani dell’alloggio ad esso sottostanti, si pone con essi in rapporto di dipendenza e protezione, così da non poter esserne separato senza che si verifichi l’alterazione del rapporto di complementarietà dell’insieme, con la conseguenza che, non potendo essere utilizzato separatamente dall’alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso “ad usucapionem” dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare

Ordinanza Corte di Cassazione