1) Responsabilità extracontrattuale da illecito civile:
Definizione: (art. 2043 c.c.): “Qualunque fatto doloso o colposo che arreca ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno”.
Onere della prova: grava sul danneggiato l’onere di dimostrare la colpa o il dolo del danneggiante

2) Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose :
Definizione: (art. 2050 c.c.): “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
Onere della prova: presunzione di responsabilità in capo a chi esercita l’attività con l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele (misure tecniche e di buon senso) idonee ad evitare il pregiudizio

3) Responsabilità dei precettori:
Art. 2048 c.c.: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza 
Onere della prova: presunzione di responsabilità del soggetto tenuto alla vigilanza, salva la prova di non aver potuto impedire il fatto

4) Responsabilità per le cose in custodia e per l’operato dei propri collaboratori:
Art. 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito
Art. 2049 c.c.: “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti