PRECETTO SU SENTENZA DI DIVORZIO: FATTI NUOVI SOPRAVVENUTI – Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Ordinanza n. 4170/24 del 17.02.24

PRECETTO SU SENTENZA DI DIVORZIO: FATTI NUOVI SOPRAVVENUTI

Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Ordinanza n. 4170/24 del 17.02.24

La sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico in essa contenute e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, dal giudice naturale precostituito per legge; questi, valutati tali fatti sopravvenuti, può revisionare in relazione alla nuova situazione e, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da tanto consegue che l’ex coniuge, tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell’assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può — in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 898 del 1970 — dedurre la sopravvenienza di un fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell’originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, parimenti da escludere che il giudice dell’ opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della L. n. 898 del 1970.

Ordinanza Corte di Cassazione