L’AFFIDO CONDIVISO NON COMPORTA UNA SIMMETRICA RIPARTIZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA CON ENTRAMBI I GENITORI – Corte di Cassazione – Sezione I – Civile – Ordinanza n. 3652 del 13/02/2020

L’AFFIDO CONDIVISO NON COMPORTA UNA SIMMETRICA RIPARTIZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA CON ENTRAMBI I GENITORI

Corte di Cassazione – Sezione I – Civile – Ordinanza n. 3652 del 13/02/2020

L’affido condiviso non si può basare su una divisione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua armoniosa e serena crescita, tenga conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con padre e madre, nonché del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli ed alla loro esplicazione del ruolo educativo.

Ordinanza Corte di Cassazione