La retroattivita’ della polizza assicurativa: problematiche inerenti la responsabilita’ civile e da illecito amministrativo

In relazione al periodo di efficacia del contratto assicurativo viene precisato dalle norme del codice civile quanto segue:

– ai sensi dell’art. 1899, comma I°, c.c. (codice civile): “L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto, alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso”;

– ai sensi dell’art. 1901, comma I°, c.c.: “Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto”;

– infine, ai sensi dell’art. 1901, comma II°, c.c.: “Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.

Sussiste quindi la facoltà, espressamente prevista dall’art. 1901, comma II°, c.c., di proroga automatica dell’ultimo contratto assicurativo eventualmente in essere, sino al termine massimo di 15 giorni alla data successiva alla scadenza.

La giurisprudenza ha ammesso che il contratto assicurativo possa essere retrodatato ad un momento anche antecedente rispetto a quanto stabilito dall’art. 1899 c.c., in quanto trattasi di norma derogabile. E’ possibile quindi anticipare gli effetti e specificare, pattiziamente, l’ora di decorrenza (Cass. Civ. n. 11142/1994). Non è inoltre opponibile al terzo danneggiato un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato. In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato (Cass. Civ. n. 6974/16; in senso contrario a tale interpretazione: Cass. Civ. n. 14410/11).

Più recentemente le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che le clausole “claims made”, pur comportando talvolta l’assicurazione del rischio pregresso, non entrano in contrasto con l’art. 1895 c.c., per mancanza dell’alea richiesta per il contratto di assicurazione. Infatti, non viene meno l’alea se entrambe le parti al momento della stipula non erano a conoscenza dei fatti fonte di responsabilità (Corte di cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 9140 del 2016).

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si è tuttavia precisato che la possibilità prevista all’articolo 1901, secondo comma, c.c. (ovvero la proroga automatica dell’ultimo contratto assicurativo eventualmente in essere), non è applicabile ove il pagamento sia intervenuto dopo la scadenza del periodo di tolleranza, in relazione al sinistro verificatosi il giorno stesso.

Così la Corte di Cassazione ha precisato che: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’articolo 1901, secondo comma, c.c., …………………..ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all’articolo 1901 c.c.. (espressamente richiamato nell’articolo 7 della legge 24 dicembre 1969, n.990), la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento”. (C. Cass. Civ. n. 23149/14; in senso conforme C. Cass. Civ. n. 13545/06; C. Cass. Civ. n. 3770/91).

Occorre però contemperare questa possibilità di deroga alle norme codicistiche con l’obbligo di stabilire, anche verso i terzi, un sistema certo di definizione temporale della copertura assicurativa di un veicolo assicurato.

Così l’accertamento amministrativo dell’illecito relativo ad un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa al momento dell’accertamento, ma successivamente dotato di idonea copertura assicurativa retroattiva, anche nello stesso giorno, non potrà essere idoneo a sanare l’illecito amministrativo già consumato.

Infatti, in tema di accertamento dell’illecito amministrativo per assenza di copertura assicurativa di un autoveicolo, la Suprema Corte ha stabilito che: “l’illecito amministrativo era consumato ed è del tutto irrilevante che successivamente la rata sia stata pagata e che l’assicuratore (al quale non è attribuito il potere di estinguere un illecito amministrativo già consumato) abbia riconosciuto la copertura…….indiretta conferma di ciò si ricava anche dall’art. 193 comma 3 del codice della strada, per il quale la sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901 comma 2 del codice civile; la norma quindi, attribuisce una efficacia al ravvedimento del contravventore, ma entro ristretti limiti temporali e senza incidere sulla sussistenza dell’illecito, ma solo sulla misura della sanzione” (Cass. Civ. n. 21571/12).

In senso contrario si è richiamata una circolare del Ministero dell’Interno (n. 300/A del 15.05.2013) che ha stabilito la possibilità di momenti diversi di decorrenza della copertura assicurativa, anticipati rispetto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio, da applicare in sede di controllo del certificato assicurativo. Sembra tuttavia che in quest’ultimo caso ci si riferisca alla sola disciplina civilistica e non anche a quella dell’illecito amministrativo (Tribunale di Verona sez. civ., sent. N. 1484/18). Ciò si evince anche dagli espliciti riferimenti nella circolare al codice civile e non al codice della strada, e dall’acquisizione del parere dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Si ritiene infatti che, ove si ammettesse la possibilità pattizia di derogare all’ora della copertura assicurativa in relazione ad un illecito amministrativo già consumato, si legittimerebbe un ingiusto “escamotage” per eludere l’obbligo di copertura assicurativa, con conseguenti situazioni di estrema incertezza per gli organi pubblici di controllo.

In definitiva se da un lato è ammessa la deroga all’art. 1899 c.c. sul termine di decorrenza del contratto, su espressa e concorde volontà delle parti, così come, entro determinati limiti, l’assicurazione del rischio pregresso, dall’altro non sembra possibile allargare tale principio al legittimo affidamento dei terzi sullo stato dei fatti presente al momento dell’accertamento dell’illecito amministrativo.

Avv. Federico Donini

pubblicato il 01.08.2018 su Altalex – Quotidiano di informazione giuridica – all’indirizzo: http://www.altalex.com/documents/news/2018/07/24/retroattivita-della-polizza-e-problemi-sulla-responsabilita-da-illecito-amministrativo