INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI ALLE CAUSE DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE E DEI MINORI – Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Ordinanza n. 18044/23 del 06.06.23
INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI ALLE CAUSE DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE E DEI MINORI
Corte di Cassazione, Sez. Prima civile, Ordinanza n. 18044/23 del 06.06.23
In tema di obbligazioni alimentari come regolate dall’art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3.