FILIAZIONE NATURALE E DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DEL GENITORE CHE HA PROVVEDUTO AL MANTENIMENTO – Corte di Cassazione, Prima Sez. Civile, Ordinanza n. 19009/22 del 13.06.22

FILIAZIONE NATURALE E DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DEL GENITORE CHE HA PROVVEDUTO AL MANTENIMENTO

Corte di Cassazione, Prima Sez. Civile, Ordinanza n. 19009/22 del 13.06.22

In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell’obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all’altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l’importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità, trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale.

Ordinanza Corte di Cassazione