CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL’ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE – Corte Costituzionale, Sentenza n. 183/23 del 28.09.23

CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL’ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE

Corte Costituzionale, Sentenza n. 183/23 del 28.09.23

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della l. n. 184 del 1983 (nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti con i componenti della famiglia d’origine entro il quarto grado di parentela).

Anche a livello legislativo, si è tuttavia da tempo affermata l’idea che lo sviluppo della personalità del minore abbandonato non richieda, sempre e di necessità, una “radicale cancellazione del passato, per quanto complesso e doloroso”, precisando che la tutela dell’identità del minore si associa al riconoscimento dell’importanza che riveste la possibile continuità delle relazioni socio-affettive con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita.

Con riferimento alla realizzazione del miglior interesse del minore, la Corte ha affermato che: “Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l’interesse dell’adottato a non subire l’ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”.

Sentenza Corte di Cassazione