AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE – Imprescrittibilità – Fondamento – Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 15142/2021 del 31.05.21

AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE – Imprescrittibilità – Fondamento

Cassazione civile, Seconda Sezione Civile, Ordinanza n. 15142/2021 del 31.05.21

I poteri inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell’usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell’ “actio negatoria servitutis”, rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell’attore, ma a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù.

Ordinanza Corte di Cassazione