Assegnazione della casa familiare al genitore non collocatario
Assegnazione della casa familiare al genitore non collocatario
Cassazione civile, Sesta Sezione, Ordinanza n. 22268/2021 del 04.08.21
Fermo il principio secondo il quale: “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché é estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell’attuale articolo 337 sexies c.c.“, l’assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l’unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile.