ABBANDONO DEL MINORE: MANCATA AUDIZIONE DEI PARENTI – Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 2072/23 del 24.01.23

ABBANDONO DEL MINORE: MANCATA AUDIZIONE DEI PARENTI

Corte di Cassazione Civile, Prima Sezione, Sentenza n. 2072/23 del 24.01.23

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell’adottando, ove esistenti, sono le sole parti necessarie e formali dell’intero procedimento e quindi litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, nonché unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti, poiché la convocazione dei parenti entro il quarto grado è richiesta solo in mancanza dei genitori e sempre che tali familiari abbiano rapporti significativi con il minore, sicché, ove i genitori del minore siano stati già sentiti nel corso del giudizio, la mancata audizione di parenti entro il quarto grado, per di più in difetto di specifiche indicazioni circa la sussistenza di rapporti significativi intrattenuti con il minore, non può avere conseguenza alcuna sulla legittimità del procedimento.

Sentenza Corte di Cassazione