TERMINI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E ALL’ESECUZIONE
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 12330/26 del 02.05.26
In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l’art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest’ultimo da intendersi riferito esclusivamente all’atto esecutivo diretto al destinatario dell’ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l’ammissibilità dell’opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto che, stante la nullità della notifica del decreto, la parte opponente avesse comunque diritto di proporre opposizione nel termine ordinario a prescindere dal compimento di atti esecutivi).