RESPONSABILITA’ DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21146/25 del 24.07.25
Nel giudizio promosso sia nei confronti di un’associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente, ai sensi dell’art. 38 c.c., tra l’associazione e il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un’ipotesi di obbligazione solidale dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale.