REGOLAMENTAZIONE NEGOZIALE DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI E PERSONALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 20415/25 del 21.07.25

REGOLAMENTAZIONE NEGOZIALE DEGLI ASPETTI PATRIMONIALI E PERSONALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 20415/25 del 21.07.25

Piena validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, “in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell’accordo, ma mero evento condizionale”. I coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori.

Sentenza Corte di Cassazione