RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA’: SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL PROCEDIMENTO
Corte di Cassazione, Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 23719/26 del 28.08.26
Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, quello pregiudicato deve essere sospeso finchè quello pregiudicante non sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, mentre successivamente, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l’art. 336, comma 2, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha confermato, in sede di regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione di un giudizio di divisione ereditaria pendente in primo grado nell’attesa della definizione di un giudizio – pendente sempre in primo grado- avente ad oggetto l’accertamento dell’invalidità o dell’inefficacia del trasferimento di una quota societaria di s.r.l. di cui era titolare la de cuius).