PROTEZIONE COMPLEMENTARE E DIRITTO ALLA VITA PRIVATA E FAMILIARE DELLO STRANIERO
Corte di Cassazione, Sez. Prima civ., Ordinanza n. 29593/25 del 10.11.25
La rivisitazione, ad opera del d.l. n. 20 del 2023, conv. nella l. n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata.