Studio Legale Donini Pettinato

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3723/26 del 19.02.26

PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDO ETEROFAMILIARE DEL MINORE

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 3723/26 del 19.02.26

L’adozione di un provvedimento di affido eterofamiliare non richiede necessariamente che sia prima disposta una consulenza tecnica d’ufficio per valutare le capacità genitoriali e individuare le migliori modalità di affidamento, essendo sufficiente l’acquisizione di una valutazione multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi rispetto alle parti, che abbia ad oggetto fatti concreti rilevanti ai fini della decisione, accertati nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili dal giudice, oltre che caratterizzanti le relazioni del minore con i genitori, laddove l’indicata terzietà non può individuarsi nei Servizi sociali a cui il minore è stato affidato.

Ordinanza Corte di Cassazione

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