Studio Legale Donini Pettinato

LE “ALLUCINAZIONI” DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: COLPA GRAVE – Tribunale di Siracusa, Seconda Sez. Civile, Sentenza n. 338 del 20.02.2

LE “ALLUCINAZIONI” DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: COLPA GRAVE

Tribunale di Siracusa, Seconda Sez. Civile, Sentenza n. 338 del 20.02.26

Costituisce ormai fatto notorio, acquisito alla generalità dei consociati e certamente esigibile da un operatore professionale del diritto, che i modelli di intelligenza artificiale generativa (c.d. Large Language Models) non costituiscono banche dati giurisprudenziali da cui estrarre precedenti e citazioni, bensì strumenti di generazione automatica del linguaggio fondati su meccanismi inferenziali di natura statistica e probabilistica. Tali sistemi, in altri termini, non “sanno” né “ricordano” alcunché, ma si limitano a produrre sequenze di testo statisticamente plausibili sulla base di miliardi di parametri di addestramento, senza avere accesso – ordinariamente – ad alcuna base di conoscenza verificata o verificabile. È per tale ragione che i modelli di intelligenza artificiale generativa sono notoriamente soggetti al fenomeno delle c.d. “allucinazioni”, consistente nella generazione di contenuti formalmente plausibili ma sostanzialmente falsi o inesistenti, ivi comprese citazioni giurisprudenziali mai rese. L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali – lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni – aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti. In ognuno dei casi considerati, comunque, la condotta è gravemente censurabile e giustifica l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96, co. 3, c.p.c.

Sentenza Tribunale di Siracusa

Exit mobile version