ISCRIZIONE A RUOLO NEL PROCESSO ESECUTIVO: IMMOBILIARE E PRESSO TERZI – Corte di Cassazione, Sez. Terza civ., Sentenza n. 28513/25 del 18.09.25
ISCRIZIONE A RUOLO NEL PROCESSO ESECUTIVO: IMMOBILIARE E PRESSO TERZI
Corte di Cassazione, Sez. Terza civ., Sentenza n. 28513/25 del 18.09.25
L’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall’avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l’eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.

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