INCOSTITUZIONALE LA MANCATA ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE AI CONVIVENTI (ART. 2941 N. 1 CC) – Corte Costituzionale, Sentenza n. 7/26 pubbl. 28.01.26

INCOSTITUZIONALE LA MANCATA ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE AI CONVIVENTI (ART. 2941 N. 1 CC)

Corte Costituzionale, Sentenza n. 7/26 pubbl. 28.01.26

Anche nei rapporti fra conviventi di fatto si deve sospendere il decorso del termine di prescrizione concernente il diritto che un convivente vanta nei confronti dell’altro.

La Corte costituzionale ha chiarito, inoltre, che la sospensione della prescrizione è applicabile alla convivenza di fatto, anche ove questa non sia stata registrata. Infatti, perché possa operare la sospensione della prescrizione è sufficiente che si possa provare con certezza a posteriori l’inizio e la fine della stabile convivenza. Da ultimo, la Corte ha precisato che l’intervento sull’articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, nel riferirsi ai «conviventi di fatto» ricomprende – grazie alla definizione di cui all’articolo 1, comma 35, della legge n. 76 del 2016 – tanto la convivenza stabile tra persone di diverso sesso, quanto quella tra persone dello stesso sesso.

Sentenza Corte Costituzionale