INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO PER LA MADRE INTENZIONALE DI RICONOSCERE COME PROPRIO IL FIGLIO NATO IN ITALIA DA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LEGITTIMAMENTE PRATICATA ALL’ESTERO – Corte Costituzionale, Sentenza n. 68/25 del 22.05.25
INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO PER LA MADRE INTENZIONALE DI RICONOSCERE COME PROPRIO IL FIGLIO NATO IN ITALIA DA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA LEGITTIMAMENTE PRATICATA ALL’ESTERO
Corte Costituzionale, Sentenza n. 68/25 del 22.05.25
L’articolo 8 della legge numero 40 del 2004 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. La Corte – dopo aver precisato che la questione non attiene alle condizioni che legittimano l’accesso alla PMA in Italia – ha ritenuto che l’attuale impedimento al nato in Italia di ottenere fin dalla nascita lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa all’estero insieme alla madre biologica non garantisca il miglior interesse del minore e costituisca violazione: dell’articolo 2 della Costituzione, per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell’articolo 3 della Costituzione, per la irragionevolezza dell’attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse di rango costituzionale; dell’articolo 30 della Costituzione, perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.