Studio Legale Donini Pettinato

INCIDENTE STRADALE: RAPPORTO TRA GIUDIZIO CIVILE E PENALE – PRESCRIZIONI ED ECCEZIONI – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24599/26 del 10.08.26

INCIDENTE STRADALE: RAPPORTO TRA GIUDIZIO CIVILE E PENALE – PRESCRIZIONI ED ECCEZIONI

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24599/26 del 10.08.26

Nel caso in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest’ultimo interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni) nella sola ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata nel processo penale, in ragione degli “adattamenti” dell’azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale;

in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, l’imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha l’onere di farlo nel processo penale;

nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’ambito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.

Sentenza Corte di Cassazione

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