IDENTIFICAZIONE DEL FORNITORE CON IL PRODUTTORE AI FINI DELLA RESPONSABILITA’ VERSO IL CONSUMATORE
Corte di Cassazione, Sez. Terza, Sentenza n. 32673/25 del 15.12.25
Il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una ‘persona che si presenta come produttore’ di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore» -, osservando come, in tal modo, sia stata «delineata in modo inequivoco e completo la figura del fornitore/produttore ai fini della responsabilità insorta nei confronti del consumatore, illustrando come il fornitore possa giungere a presentarsi al consumatore quale produttore, creando quindi una estensione di responsabilità, che, dal lato del consumatore, significa un aumento di tutela, nell’ottica di un – necessario, considerato il tipo di mercato che si imprime sul rapporto tra le parti – favor consumatoris.