FIGLIO NATO ALL’ESTERO: RICONOSCIMENTO DELLA MADRE INTENZIONALE – Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, Sentenza n. 15075/25 del 05.06.25
FIGLIO NATO ALL’ESTERO: RICONOSCIMENTO DELLA MADRE INTENZIONALE
Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, Sentenza n. 15075/25 del 05.06.25
In caso di concepimento all’estero mediante l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, è illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di indicare nell’atto di nascita del bambino, nato in Italia, non solo il nome della madre biologica, ma anche quello della madre intenzionale, legata alla prima da una relazione sentimentale e con la quale ha condiviso il progetto genitoriale. Tale decisione è sorretta dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale (Corte cost., sentenza n. 68 del 2025).