FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO ED INTERRUZIONE USUCAPIONE BENI EREDITARI – Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, Sentenza n. 8517/25 del 01.04.25
FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO ED INTERRUZIONE USUCAPIONE BENI EREDITARI
Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, Sentenza n. 8517/25 del 01.04.25
Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l’usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell’atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l’acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l’interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.