FIDEIUSSIONI ORDINARIE TRA LA BANCA ED IL CLIENTE – CLAUSOLE DI REVIVISCENZA, DI SOPRAVVENIENZA E DI DEROGA ALL’ART. 1957 C.C. RIPRODUTTIVE DELLO SCHEMA ABI – RILASCIO DELLE CLAUSOLE AL DI FUORI DEL PERIODO COMPRESO TRA IL 2002 ED IL 2005 – Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24825/26 del 28.08.26

FIDEIUSSIONI ORDINARIE TRA LA BANCA ED IL CLIENTE – CLAUSOLE DI REVIVISCENZA, DI SOPRAVVENIENZA E DI DEROGA ALL’ART. 1957 C.C. RIPRODUTTIVE DELLO SCHEMA ABI – RILASCIO DELLE CLAUSOLE AL DI FUORI DEL PERIODO COMPRESO TRA IL 2002 ED IL 2005

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Sentenza n. 24825/26 del 28.08.26

Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri.

Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957, cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante.

Sentenza Corte di Cassazione