ESTINZIONE DEL PROCESSO: INEFFICACIA ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE – Corte di Cassazione, Terza sez. Civile, Ordinanza n. 14481/26 del 19.05.26
ESTINZIONE DEL PROCESSO: INEFFICACIA ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE
Corte di Cassazione, Terza sez. Civile, Ordinanza n. 14481/26 del 19.05.26
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’estinzione del processo per mancata riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza, ai sensi degli artt. 307 e 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti processuali compiuti, con esclusione delle sole pronunce sulla competenza; ne consegue che la comparsa di costituzione del creditore opposto, ove costui chieda il rigetto dell’opposizione e subordinatamente la condanna al pagamento del credito per cui è causa (cioè fatto valere già con il ricorso monitorio), non è idonea a produrre un nuovo effetto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, secondo comma, c.c., giacché in dette conclusioni non può ravvisarsi una domanda diversa da quella originaria introdotta con il decreto ingiuntivo.

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