DIVORZIO E ACCORDI PATRIMONIALI AUTONOMI TRA EX-CONIUGI
Corte di Cassazione, Sez. Prima, Ordinanza n. 31486/25 del 03.12.25
Gli accordi patrimoniali tra gli ex coniugi che trovano nella separazione soltanto l’occasione per essere adottati, rimanendo del tutto autonomi, non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ex art. 710 c.p.c. o in sede di divorzio. La modifica può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi (che seguono le regole dell’art. 1372 c.c.). La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o anche in sede di divorzio, la quale può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.