Studio Legale Donini Pettinato

COMPETENZA TERRITORIALE NEL GIUDIZIO CIVILE DI RINVIO EX ART. 622 C.P.P. – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 25224/26 del 11.09.26

COMPETENZA TERRITORIALE NEL GIUDIZIO CIVILE DI RINVIO EX ART. 622 C.P.P.

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Sentenza n. 25224/26 del 11.09.26

Il “silenzio” dell’art. 622 c.p.p. in ordine alla competenza per territorio è meramente apparente, in quanto la norma la dà per implicitamente presupposta. Poiché, infatti, il giudizio in sede civile costituisce la prosecuzione del processo avente ad oggetto l’azione civile esercitata nel processo penale e la lite, sia pur nelle diverse forme richieste per il suo esercizio nel processo penale, pende, sin dalla costituzione di parte civile, tra le parti innanzi ad un giudice, è innanzi a quel medesimo giudice, sia pur in sede civile (e, dunque, garantendo l’alterità del giudice del rinvio), che questa deve essere proseguita e conclusa. D’altra parte, il riferimento, nel testo dell’art. 622, al giudice civile competente per “valore” in grado di appello induce a ritenere che questo sia l’unico dei tre criteri del rito civile che mantiene rilevanza per la determinazione della competenza e che abbisogna, perciò, di un’esplicita previsione e di una scelta ad hoc da parte del legislatore.

Sentenza Corte di Cassazione

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