Studio Legale Donini Pettinato

ASSEGNO UNICO E ATTRIBUZIONE AL GENITORE COLLOCATARIO – Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 16632/26 del 27.05.26

ASSEGNO UNICO E ATTRIBUZIONE AL GENITORE COLLOCATARIO

Corte di Cassazione, Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 16632/26 del 27.05.26

Giova al riguardo rilevare che l’assegno – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

Ora proprio se si ha riguardo alle finalità per cui è stato previsto questa Corte ha ritenuto più corretto attribuirlo al genitore collocatario del minore, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo.

Ordinanza Corte di Cassazione

Exit mobile version