ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN ASSENZA DI LEGAME CON L’ABITAZIONE – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 13138/25 del 17.05.25
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN ASSENZA DI LEGAME CON L’ABITAZIONE
Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 13138/25 del 17.05.25
L’assegnazione della casa familiare prevista dall’art. 155-quater cc è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 cc, dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico. Ciò, in quanto va tutelato l’ambiente “ove il minore ha iniziato a vivere e a relazionarsi come persona”, tanto da considerare quell’abitazione come “la proiezione nello spazio della sua identità all’interno di uno specifico contesto ambientale e sociale”. Deve, dunque, valutare l’esistenza di un legame stabile fra il minore e l’immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore e l’abitazione.