ALUNNO CON DISABILITA’: RIDUZIONE DELL’ORARIO DI FREQUENZA SCOLASTICA
Corte di Cassazione, Sez. Prima, Sentenza n. 23363/26 del 16.07.26
La riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta all’alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell’infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall’art. 2 della legge n. 67 del 2006. Non assume rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell’amministrazione sia stata determinata dall’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell’alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.