Lo studio si occupa di predisporre:

1) il ricorso al giudice tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno;

2) la periodica rendicontazione (annuale/semestrale);

3) le istanze straordinarie (vendita di immobili, aumento del limite di spesa, operazioni straordinarie, liquidazione di indennità).

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: (art. 404 e segg. C.c.)

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

RISPOSTE A DOMANDE PIÙ COMUNI:

  1. Quando è davvero necessaria l’Amministrazione di Sostegno?
    Risposta: l’Amministratore di Sostegno (AdS) è una misura di tutela, utilizzata quando una persona, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica (es. anziani non autosufficienti, disabili, persone con patologie degenerative), si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
  2. Quali sono i tempi medi per ottenere la nomina del Giudice Tutelare?
    Risposta: dalla data del deposito del ricorso presso il Tribunale competente, l’udienza per l’esame dell’amministrando, viene solitamente fissata entro 60 giorni (compatibilmente con il ruolo d’udienza del giudice). In casi di particolare urgenza (es. necessità di sbloccare fondi per cure mediche immediate), è possibile richiedere la nomina di un amministratore provvisorio in tempi molto più brevi.
  3. Chi può proporre il nome dell’amministratore di sostegno (es. un familiare)?
    Risposta: nel ricorso è possibile indicare il nome della persona che si ritiene più idonea (spesso un coniuge, un figlio o un parente stretto). Il nome può essere indicato anche dallo stesso amministrando Il Giudice Tutelare tende a rispettare, a meno che non vi siano conflitti di interesse o motivi di opportunità che suggeriscano la nomina di un professionista esterno (solitamente avvocato o commercialista iscritto in apposite liste di disponibilità).
  4. Quanto costa avviare un ricorso per Amministrazione di Sostegno?
    Risposta: I costi vivi includono una marca amministrativa (attualmente da € 27,00). Il ricorso può essere depositato in autonomia. Per quanto riguarda l’assistenza legale, non obbligatoria, il compenso varia in base alla complessità della situazione patrimoniale del beneficiario.
  5. L’Amministratore di Sostegno può compiere atti di straordinaria amministrazione, per conto della persona amministrata, (ad es. vendere immobili di proprietà o effettuare investimenti finanziari)?
    Risposta: è necessaria l’autorizzazione scritta del Giudice Tutelare. L’AdS non ha pieni poteri sui beni: per ogni atto di straordinaria amministrazione (vendita immobili, accettazione eredità, prelievi di capitali ingenti, spese straordinarie non ricomprese nel decreto di nomina o dalla legge) deve presentare una specifica istanza, documentando l’utilità dell’operazione nell’interesse della persona amministrata e la possibilità economica di effettuare l’operazione.
  6. Una volta ottenuta la nomina, lo studio legale che ha fornito assistenza nella redazione del ricorso, può continuare ad assistere l’AdS?
    Risposta: lo studio legale può continuare ad assistere gli amministratori di sostegno nominati, nella gestione dei rapporti con il Tribunale, nella redazione dell’inventario iniziale e nella predisposizione del rendiconto periodico (annuale), oltre che nelle istanze straordinarie, o anche per semplici depositi nel fascicolo telematico del Tribunale, di atti già predisposti e sottoscritti.

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