Patti sulla corresponsione dell’assegno periodico in favore dell’ex coniuge. Corte di Cassazione civile sentenza n. 2224/2017

Patti sulla corresponsione dell’assegno periodico in favore dell’ex coniuge. Sentenza Corte di Cassazione civile n. 2224/2017

La Suprema Corte, ha ribadito che gli accordi stabiliti dai coniugi in sede di separazione, per regolamentare le condizioni giuridico-patrimoniali in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale della indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c.

Tali patti sono inefficaci non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze. Una preventiva pattuizione potrebbe, infatti determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel caso specifico, la S.C. ha escluso che la corresponsione di una somma di denaro alla moglie, concordata in sede di separazione, possa assumere anche la valenza di anticipazione dell’assegno divorzile, così da poter condurre alla revoca dell’eventuale previsione.

Cass.-30.01.2017-n.-2224