La nuova convivenza fa venire meno il diritto all’assegno divorzile, sebbene si configuri come semplice rapporto di amicizia. Cass. Ordinanza 8 marzo 2017 n° 6009

La Suprema Corte ha ritenuto non essenziale, ai fini del mantenimento del diritto all’assegno divorzile, la qualificazione della nuova convivenza dell’ex moglie con un altro uomo come mero rapporto di amicizia. Sebbene il rapporto fra la donna e il nuovo compagno  fosse configurato all’inizio come “affettuosa amicizia”, non si può escludere che successivamente la stessa si sia trasformata in una relazione sentimentale.
Non si può, infatti, spostare  sull’ex marito l’onere della prova dell’intimità dei rapporti fra l’ex moglie e il nuovo compagno.

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