QUANDO E COME RIVOLGERSI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI
Le istanze delle parti possono essere presentate al Tribunale con l’assistenza del proprio legale di fiducia o di quello individuato tra le liste dei difensori iscritti nelle liste del gratuito patrocinio (ove ne sussistano i requisiti redittuali), presso il Consiglio dell’Ordine della propria città di residenza. In tale ultima ipotesi la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio va presentata presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove è situato il Tribunale.
Il minore difeso dall’avvocato o rappresentato dal curatore speciale ha diritto all’ammissione al gratuito patrocinio.
Nel caso di nomina del tutore, lo stesso può decidere di costituirsi in giudizio nell’interesse del minore, anche in tal caso, può accedere al gratuito patrocinio.

LA FIGURA DEL CURATORE SPECIALE
Il curatore speciale viene nominato dal Tribunale per i Minorenni per rappresentare e sostituire il minore nel processo in contraddittorio con i genitori. Ciò avviene nel caso in cui non possano essere compiuti dai genitori, o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, atti a tutela del suo interesse, per un conflitto di interessi sorto tra questi soggetti ed il minore stesso o per l’incapacità ad esercitare le responsabilità genitoriali (per procedimenti di sospensione o di decadenza dalla potestà genitoriale).

COMPETENZA ESCLUSIVA TRIBUNALE ORDINARIO
In presenza di giudizi pendenti di separazione, divorzio o giudizio ex art. 316 Codice Civile, la competenza ad adottare i provvedimenti ex art. 333 Codice Civile spetta al Tribunale Ordinario.