OMOLOGAZIONE AUTOVELOX: CONDIZIONE DI LEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO – Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, Sentenza n. 10505/24 del 18.04.24

OMOLOGAZIONE AUTOVELOX: CONDIZIONE DI LEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO

Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, Sentenza n. 10505/24 del 18.04.24

L’omologazione consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).

Sentenza Corte di Cassazione

RICORSO PER CASSAZIONE: PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE ACCELERATA DEI RICORSI INAMMISSIBILI, IMPROCEDIBILI O MANIFESTAMENTE INFONDATI EX ART. 380-BIS C.P.C. – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 9611/24 del 10.04.24

RICORSO PER CASSAZIONE: PROCEDIMENTO PER LA DECISIONE ACCELERATA DEI RICORSI INAMMISSIBILI, IMPROCEDIBILI O MANIFESTAMENTE INFONDATI EX ART. 380-BIS C.P.C.

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 9611/24 del 10.04.24

Nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Sentenza Corte di Cassazione

RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA: PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 6477/24 del 12.03.24

RICORSO PER CASSAZIONE NOTIFICATO IN VIA TELEMATICA: PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 6477/24 del 12.03.24

Alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale (a cui si raccorda quello di strumentalità delle forme processuali), il ricorso per cassazione, predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, dev’essere ritualmente sottoscritto con firma digitale a pena di nullità dell’atto stesso, a meno che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non sia comunque possibile desumere aliunde, da elementi qualificanti, la sua certa paternità (nella specie, sono stati considerati elementi univoci, idonei ad ascrivere la paternità certa dell’atto processuale, la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c., censita nel REGINDE, dell’Avvocatura generale dello Stato e il deposito di una sua copia in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato).

Sentenza Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 8486/24 del 28.03.24

IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 8486/24 del 28.03.24

L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva; il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.

Sentenza Corte di Cassazione

AFFIDO MINORE: GIUDIZIO PROGNOSTICO SULLE CAPACITA’ DEL GENITORE – Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 3465/24 del 07.02.24

AFFIDO MINORE: GIUDIZIO PROGNOSTICO SULLE CAPACITA’ DEL GENITORE

Corte di Cassazione, Prima Sez. civile, Sentenza n. 3465/24 del 07.02.24

Il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell’art. 337-ter, comma 2, cod. civ. nell’adottare i provvedimenti relativi alla prole, è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore (Cass. 19323/2020, Cass. 14728/2016, Cass. 18817/2015, Cass. 14480/2006). La comparazione fra le figure genitoriali assume così un rilievo non in sé o in funzione della valutazione della fondatezza delle contrapposte pretese sul collocamento del minore, ma “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale” della prole, vale a dire nell’ottica e allo scopo di individuare la soluzione che riesca ad assicurare al meglio il concreto interesse, morale e materiale, del figlio minore.

Sentenza Corte di Cassazione

DIRITTO DELL’EX CONIUGE ALLA QUOTA DELL’INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO: INCENTIVO ALL’ESODO – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 6229/24 del 07.03.24

DIRITTO DELL’EX CONIUGE ALLA QUOTA DELL’INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO: INCENTIVO ALL’ESODO

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 6229/24 del 07.03.24

La quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l’indennità di incentivo all’esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Sentenza Corte di Cassazione

SERVITU’: PARCHEGGIO DI VEICOLO SU FONDO ALTRUI – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 3925/24 del 13.02.24

SERVITU’: PARCHEGGIO DI VEICOLO SU FONDO ALTRUI

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Sentenza n. 3925/24 del 13.02.24

In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione.

Sentenza Corte di Cassazione

PRECETTO SU SENTENZA DI DIVORZIO: FATTI NUOVI SOPRAVVENUTI – Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Ordinanza n. 4170/24 del 17.02.24

PRECETTO SU SENTENZA DI DIVORZIO: FATTI NUOVI SOPRAVVENUTI

Corte di Cassazione, Sez. Terza civile, Ordinanza n. 4170/24 del 17.02.24

La sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico in essa contenute e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i “giustificati motivi” sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell’art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, dal giudice naturale precostituito per legge; questi, valutati tali fatti sopravvenuti, può revisionare in relazione alla nuova situazione e, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Da tanto consegue che l’ex coniuge, tenuto, in forza della sentenza di divorzio, alla somministrazione periodica dell’assegno divorzile, il quale abbia ricevuto la notifica di atto di precetto con l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dalla predetta sentenza, non può — in assenza di revisione, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 898 del 1970 — dedurre la sopravvenienza di un fatto nuovo, in ipotesi suscettibile di determinare la modifica dell’originaria statuizione contenuta nella sentenza di divorzio, nel giudizio di opposizione a precetto, parimenti da escludere che il giudice dell’ opposizione debba rimettere la causa al giudice competente ex art. 9 della L. n. 898 del 1970.

Ordinanza Corte di Cassazione

RINUNCIA ALLA DOMANDA E CARENZA DI GIURISDIZIONE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 3453/24 del 07.02.24

RINUNCIA ALLA DOMANDA E CARENZA DI GIURISDIZIONE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 3453/24 del 07.02.24

La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni. Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall’art. 5 c.p.c.., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta – ammissibile – rinuncia ad una domanda determinante la giurisdizione del giudice straniero).

Ordinanza Corte di Cassazione

IMPRESA FAMILIARE E CONVIVENZA DI FATTO: QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE – Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 1900/24 del 18.01.24

IMPRESA FAMILIARE E CONVIVENZA DI FATTO: QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE

Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Ordinanza n. 1900/24 del 18.01.24

La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230 bis cod. civ. laddove, disponendo, al primo comma che: «il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» ed indicando, al terzo comma che «ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», non include nel novero familiari il convivente more uxorio.

Ordinanza Corte di Cassazione